Per la proroga del trattenimento è necessario garantire il diritto di difesa
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 03 marzo 2010
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La Cassazione, con sentenza n. 4869 depositata lo scorso 1° marzo, ha cassato, senza rinvio, il decreto con cui il Giudice di Pace di Roma aveva convalidato la proroga, per trenta giorni, del trattenimento di una cittadina nigeriana in un centro di accoglienza in attesa del completamento della procedura di identificazione.
I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso presentato dalla donna, hanno affermato che "per l'adozione dell'ordinanza di convalida e implicitamente, ma non meno certamente, per l'emissione del provvedimento di proroga del trattenimento stesso" è necessario garantire la difesa e il contraddittorio dell'interessato. Circostanza, questa, non riscontrata nella vicenda in oggetto in quanto il provvedimento era stato adottato de plano, senza la convocazione camerale dell'interessata e del suo difensore.
I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso presentato dalla donna, hanno affermato che "per l'adozione dell'ordinanza di convalida e implicitamente, ma non meno certamente, per l'emissione del provvedimento di proroga del trattenimento stesso" è necessario garantire la difesa e il contraddittorio dell'interessato. Circostanza, questa, non riscontrata nella vicenda in oggetto in quanto il provvedimento era stato adottato de plano, senza la convocazione camerale dell'interessata e del suo difensore.
- http://static.ilsole24ore.com/Cassazione - sentenza n. 4869 del 1° marzo 2010
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 – Immigrati con tutele più ampie - Noci
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