Per la fase di cognizione il mandato si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 16439 del 27 settembre 2012 – ogni procedimento presenta una sua autonomia ed il compenso per l’attività espletata dall’avvocato deve essere chiesto al termine di ciascun di questi.

Ed infatti – si legge nelle conclusioni della sentenza – per la fase di cognizione, il mandato professionale si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza mentre le prestazioni successive, relative alla esecuzione della sentenza e all’eventuale giudizio di opposizione, formano oggetto di un diverso mandato. Ne consegue un diverso decorso del termine di prescrizione dei relativi crediti.
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