Per la disabilità nuove tutele e semplificazioni con la legge quadro
Pubblicato il 12 novembre 2021
In questo articolo:
- Legge quadro per la disabilità: oggetto e finalità
- Legge quadro per la disabilità: princìpi e criteri direttivi
- Definizioni della condizione di disabilità
- Accertamento della condizione di disabilità
- Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato di vita
- Informatizzazione dei processi valutativi
- Riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità
- Garante nazionale delle disabilità
- Legge quadro per la disabilità: disposizioni finali
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Avviato l'iter parlamentare presso la Commissione Affari Sociali della Camera per il disegno di legge in materia di disabilità (A.C. 3347), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 ottobre.
La cd. Legge quadro sulla disabilità rappresenta un tassello chiave del PNRR, di cui attua la riforma 1.1 della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” .
Il disegno di legge reca la delega al Governo per una revisione complessiva in materia di disabilità negli ambiti di intervento e secondo i criteri guida individuati dal legislatore con il fine primario di consentire alle persone con disabilità "di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società".
La legge quadro per la disabilità, collegata alla Manovra di bilancio 2022-2024, deve entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021.
Analizziamo i contenuti del disegno di legge composto da 4 articoli, non prima però di aver ricordato qualche eloquente dato sulla situazione in Italia, fornito dall'Istituto nazionale di statistica
Secondo l'ISTAT, il numero delle persone con disabilità in Italia è di 3.150.000, pari al 5,2% della popolazione, di cui quasi 1 milione e mezzo di over 75. I disabili che beneficiano di provvidenze economiche ammontano a 4,5 milioni. Un ruolo centrale nel sistema di protezione sociale è assegnato agli Enti locali, in particolare ai Comuni, i quali erogano interventi e servizi finalizzati a garantire l'attività di cura e supporto per l'integrazione sociale.
Legge quadro per la disabilità: oggetto e finalità
L’articolo 1 della legge delega conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità, da esercitarsi, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
La riforma dovrà conformarsi alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021.
L'obiettivo da perseguire è duplice:
- garantire al cittadino con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei suoi diritti civili e sociali;
- assicurare l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.
I decreti legislativi attuativi, a conclusione dell'articolato iter descritto nel disegno di legge delega, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti.
Nella predisposizione dei decreti legislativi va garantita una leale collaborazione istituzionale con le regioni e gli enti locali. Prevista inoltre la possibilità di avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, eventuali disposizioni integrative e correttive.
Gli ambiti di intervento della delega conferita al Governo sono i seguenti:
- definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;
- accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e di vita indipendente;
- informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- disposizioni finali e transitorie.
Legge quadro per la disabilità: princìpi e criteri direttivi
In linea con le finalità enunciate nell'articolo 1 e con riferimento agli ambiti di intervento dallo stesso individuati, l'articolo 2 definisce i princìpi e criteri direttivi della delega, da esercitarsi in coordinamento con le disposizioni vigenti.
Con riferimento ai princìpi e ai criteri direttivi da seguire, vengono individuati i seguenti.
Definizioni della condizione di disabilità
La nuova disciplina dovrà stabilire le definizioni:
- di «disabilità» e «accomodamento ragionevole», introducendole nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- di «durevole menomazione» e di «profilo di funzionamento», coerentemente con le indicazioni fornite dall'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), predisposta dall'Organizzazione mondiale della sanità e approvata il 22 maggio 2001, e con i princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Classificazione internazionale delle malattie (ICD).
Accertamento della condizione di disabilità
Con specifico riguardo all'accertamento della condizione di disabilità e alla revisione dei processi valutativi di base, il Governo è delegato a:
- introdurre, nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, disposizioni che prevedano un processo valutativo complesso, che distinguano la valutazione di base da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona o da chi la rappresenta;
- prevedere che la valutazione di base sia deputata all'accertamento delle «durevoli menomazioni», certificando la graduazione della necessità di sostegno della persona con disabilità e di accomodamenti ragionevoli;
- razionalizzare e unificare in un’unica procedura tutti i processi valutativi di base attualmente afferenti all’invalidità civile, alla cecità civile, alla sordità civile, alla sordocecità all’handicap, anche ai fini scolastici e all’accertamento di disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 6820 e ad ogni altro accertamento dell’invalidità;
- prevedere l'aggiornamento delle tabelle delle percentuali degli stati invalidanti, attualmente disciplinate da un decreto del 1992;
- conferire ad un unico soggetto pubblico l'esclusiva competenza medico-legale sui processi valutativi di base nonchè prevedere procedimenti semplificati di riesame e di rivalutazione delle condizioni di disabilità;
- prevedere l'aggiornamento e l'adeguamento del sistema dei controlli, anche al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni.
Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato di vita
Con riguardo invece alla valutazione multidimensionale della disabilità il Governo deve prevedere:
- modalità di coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte per l’integrazione della programmazione nazionale sociale e sanitaria;
- l’istituzione e l’organizzazione di Unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l’integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e progettazione in ambito sociosanitario e socio-assistenziale;
- che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell’ICF e dell’ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto personalizzato e al monitoraggio nel tempo dei suoi effetti.
La valutazione multidimensionale deve assicurare inoltre l’elaborazione di un progetto di vita personalizzato. Tale progetto deve:
- individuare i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli per l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un’adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;
- essere diretto a realizzare gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte e nella sua elaborazione devono essere coinvolti anche gli enti del Terzo settore;
- indicare il «budget di progetto» e individuare gli interventi necessari a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali;
- individuare sostegni e servizi per l'"abitare";
- prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo.
Informatizzazione dei processi valutativi
Con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi, il Governo è tenuto a istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, interoperabili con quelle esistenti che coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali nel rispetto della privacy. Tali piattaforme dovranno inoltre consentire la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefìci economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità.
Riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità
In merito alla riqualificazione dei servizi pubblici, finalizzata a favorire la possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, il Governo è tenuto a prevedere:
- la possibilità di individuare, in ciascuna amministrazione, una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative;
- introdurre tra gli obiettivi di produttività delle pubbliche amministrazioni anche quelli diretti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;
- che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative possano formulare osservazioni sui documenti di rappresentazione delle performance, limitatamente ai profili concernenti le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, e prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;
- la nomina di un responsabile del processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, da parte dei datori di lavoro pubblici, che garantisca alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori;
- per i concessionari dei pubblici servizi l'obbligo di indicare, nella carta dei servizi, i livelli di qualità del servizio erogato che garantiscano alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni;
- estendere l'applicabilità della disciplina in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale.
Garante nazionale delle disabilità
Infine, il Governo è tenuto a prevedere l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, definendone competenze, poteri, requisiti e struttura organizzativa.
In particolare al Garante dovranno essere attribuite la funzione di:
- raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto;
- svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di discriminazioni;
- formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate;
- promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive.
Legge quadro per la disabilità: disposizioni finali
Concludono l'articolato del disegno di legge delega gli articoli 3, recante le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega e 4 che disciplina l'entrata in vigore del provvedimento (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
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