Per la cessione di rottami vale il meccanismo del reverse charge
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 29 marzo 2012
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Con la risoluzione n. 28/E del 28 marzo 2012, l’agenzia delle Entrate chiarisce ad alcune associazioni di categoria l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile nel caso di vendite effettuate in Italia da soggetti non residenti, alla luce dell’obbligo introdotto dal Decreto legislativo n. 18/2010.
Secondo le associazioni istanti non è ben chiaro se, a seguito dell’entrata in vigore del suddetto Dlgs, l’ipotesi di inversione contabile prevista dal comma 7, articolo 74 del Dpr n. 633/1972 sia la disciplina corretta da applicare anche dopo il 1° gennaio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) oppure se debbano prevalere le disposizioni dell’articolo 17, commi 2 e 3 del Dpr 633/1972, come modificato dal Dlgs 18/2010. Infatti, l’articolo 74, comma 7, dovrebbe essere superato dalla modifica apportata all’articolo 17 dello stesso Dpr 633/1972.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2010, nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti ivi stabiliti, il debitore d’imposta deve essere individuato nel cessionario del bene o nel committente del servizio. Al terzo comma dello stesso articolo 17 viene, però, precisato che tale meccanismo dell'inversione contabile non si applica se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch'essi stabiliti fuori del territorio dello Stato. Ne consegue che in questo caso trova applicazione la regola generale che individua il debitore dell'imposta nel cedente o prestatore.
Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia, sottolineando la finalità antievasione del meccanismo dell’inversione contabile, conclude asserendo che la regola generale che individua come debitore dell’Iva il cedente o prestatore va derogata tutte le volte in cui disposizioni speciali obblighino al pagamento dell’Iva il cessionario o committente, anche se si tratta di operazioni fra soggetti stabiliti in italia.
Dunque nel caso specifico della vendita di rottami, cascami e avanzi di metalli stoccati in depositi ubicati nel territorio italiano, fra rappresentanti fiscali di operatori stranieri, interviene l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile ai sensi della disposizione generale dell’articolo 74 del Dpr 633/72. Non rileva, invece, il terzo comma dell’articolo 17 che esclude il reverse charge in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, se effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato
- ItaliaOggi, p. 29 - Inversione contabile senza ostacoli per il cessionario dei rottami - Rosati
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 22 - Reverse charge per la vendita di rottami e metalli - Portale
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