Per il market abuse sanzioni penali ed amministrative
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 14 ottobre 2009
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Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, il 1° ottobre scorso, hanno emesso la sentenza definitiva sulla questione dell’equity swap Ifil-Exor confermando la pronuncia della Corte di appello di Torino del 2005, ossia l’applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Consob, anche se in misura ridotta, ai soggetti coinvolti nell’equity swap ritenuti quindi responsabili dell’illecito di manipolazione di mercato (art. 187-ter Tuf).
La responsabilità riguarda l’emissione di due comunicati stampa non rispondenti a verità in merito alla vicenda equity swap Ifil-Exor.
In questa sede quello che interessa è il fatto che i giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile il cumulo tra sanzione penale ed amministrativa quando lo stesso fatto delittuoso è riportabile alle ipotesi di due disposizioni normative.
In sostanza non opera il principio di specialità o di concorso apparente di norme sanzionatorie penali ed amministrative, tutto ciò in linea con il fine della direttiva sul market abuse che introducendo il doppio binario ha inteso unire sanzioni di natura penale con quelle amministrative.
La responsabilità riguarda l’emissione di due comunicati stampa non rispondenti a verità in merito alla vicenda equity swap Ifil-Exor.
In questa sede quello che interessa è il fatto che i giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile il cumulo tra sanzione penale ed amministrativa quando lo stesso fatto delittuoso è riportabile alle ipotesi di due disposizioni normative.
In sostanza non opera il principio di specialità o di concorso apparente di norme sanzionatorie penali ed amministrative, tutto ciò in linea con il fine della direttiva sul market abuse che introducendo il doppio binario ha inteso unire sanzioni di natura penale con quelle amministrative.
- Il Sole 24 Ore, p. 39 – Con il market abuse sanzioni cumulabili - Lunghini
- http://archiviostorico.corriere.it
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