Per il legale onorari calcolati sulle rendite

Pubblicato il



Con ordinanza n. 198 del 14 gennaio 2010, la Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della liquidazione dei diritti ed onorari di avvocato in una controversia avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento, occorre fare riferimento sia alla regola prevista per le controversie relative a rendite temporanee o vitalizie (articolo 13, comma 2, del Codice di procedura civile), cumulando, cioè, ai fini della determinazione del valore della causa, fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), sia a quella relativa all'invalidità civile, al sordomutismo, all'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 9 – Onorari al legale legati alle rendite

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito