Per il distacco ragioni produttive e non solo l'interesse economico
Autore: eDotto
Pubblicato il 28 settembre 2005
Condividi l'articolo:
Il principio n. 7, diffuso l'altro ieri dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, sottolinea che un interesse puramente economico non è sufficiente a legittimare il distacco di un lavoratore presso terzi. Occorrono ragioni organizzative e/o produttive e tali ragioni devono permanere per la durata del distacco, istituto regolato per la prima volta nel settore privato dal Dlgs 276/2003.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: