Per il cumulo i pensionamenti anticipati valgono quanto i trattamenti di anzianità

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La Cassazione - sentenza n. 20336 del 21 ottobre 2005 - equipara i pre-pensionamenti ai trattamenti di anzianità, ai fini del cumulo pensione-redditi: i titolari di pensioni anticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, usufruiscono del cumulo totale della pensione con i redditi di lavoro autonomo, essendo in possesso al 31 dicembre 1994 dei requisiti minimi contributivi previsti, in quel periodo, per la concessione della pensione di anzianità.

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