Per il credito al consumo clienti più tutelati

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Con il recepimento della disciplina europea sul credito ai consumatori, direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 attuata con il decreto legislativo n. 225 a cui la Commissione VI - Finanze ha reso, in data 20 luglio 2010, parere favorevole, si è introdotta una normativa apposita sullo sconfinamento.

Con tale termine si intende un superamento del credito a disposizione del cliente che viene tacitamente accettato dal creditore mettendo a disposizione fondi in esubero al saldo. In ordine a tale sconfinamento la normativa italiana ha introdotto l'articolo 125-octies al T.U. bancario il quale dispone obblighi informativi e di trasparenza in capo al creditore, suddividendo due casi diversi.

Il primo viene in essere allorquando sia lo stesso contratto di conto corrente a stabilire la possibilità di sconfinare: il tutto viene disciplinato secondo le norme fissate dal Tub in ordine alle clausole scritte, alla pubblicità ed alle modifiche unilaterali del tasso. Vi è poi la situazione in cui lo sconfinamento si presenta di una certa "consistenza" e abbia durata superiore al mese: in questo caso l'articolo 125-octies obbliga il creditore a comunicare senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

Stante l'indeterminatezza delle parole "consistenza" e "senza indugio" sarà cura della Banca d'Italia intervenire a fornire più precise indicazioni sul termine entro cui deve essere eseguita la comunicazione di sforamento al debitore e sui criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Basta alle sorprese sugli sconfinamenti – Ciccia

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