Per il consulente coadiutore del curatore fallimentare tariffa ridotta

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Lo studio professionale, che in qualità di coadiutore, assiste il curatore fallimentare nella procedura straordinaria deve essere liquidato sulla base della tariffa giudiziale e non su quella della tariffa professionale.

A chiarirlo, la sentenza n. 10143 della Corte di Cassazione, del 9 maggio 2011, con cui gli Ermellini hanno respinto il ricorso presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro, che aveva richiesto un compenso commisurato alla tariffa professionale per la propria consulenza prestata ad un curatore fallimentare, nel redigere i libri paga del personale dipendente di una Spa dichiarata fallita.

I professionisti avevano lamentato un somma eccessivamente bassa per l’attività svolta che non si avvicinava affatto ai massimi di una tariffa comunque considerata datata.

La Seconda sezione civile della Corte, equiparando l’operato dello studio professionale a quello di un coadiutore (figura disciplinata dalla legge fallimentare all’articolo 12), che solitamente integra l’attività del curatore, ritiene che per tale azione svolta i professionisti devono percepire “un compenso determinato sulla base della tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici e non invece sulla base della tariffa professionale che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Conta solo la tariffa giudiziale - G.Ne.
  • ItaliaOggi, p. 19 - Nelle procedure concorsuali compensi professionali contenuti - Alberici

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