Per i ricorsi dinanzi al Giudice di pace sotto i 1.033 euro niente marca da 8 euro

Pubblicato il



Con circolare n. 4275 del 28 settembre 2010, il ministero della Giustizia ha chiarito che, relativamente ai processi di competenza del Giudice di pace per le opposizioni a sanzioni amministrative resta vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disciplinata dall'articolo 46 della Legge n. 374 del 21 novembre 1991. 

Ne discende che per le cause di valore inferiore alle 1.033 euro occorre provvedere esclusivamente al pagamento del contributo unificato, con l'esenzione delle spese forfettarie di 8 euro.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito