Per i professionisti le spese di rappresentanza seguono le stesse regole previste le imprese

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Nel compilare il modello di dichiarazione Unico 2009 (da inviare entro il prossimo 30 settembre), i professionisti devono seguire la disciplina dettata dalla circolare n. 34/E/09, dedicata alle modifiche del regime di deducibilità dal reddito delle spese di rappresentanza, ai sensi del nuovo dettato dell’articolo 108 del Tuir, così come modificato dalla legge Finanziaria per il 2008.

Le nuove regole sulla deducibilità delle spese di rappresentanza incidono direttamente sulla determinazione del reddito imponibile. Secondo la circolare, dunque, ai professionisti viene estesa la stessa disciplina prevista per le imprese, con effetto dal periodo d’imposta 2008. Infatti, prima della modifica introdotta dalla normativa citata, le spese di rappresentanza sostenute dai professionisti nell’esercizio della loro professione erano ritenute indeducibili, mentre dopo le specificazioni rilasciate dall’agenzia delle Entrate, i professionisti possono quantificare tali spese, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2008, come interamente deducibili, con Iva interamente detraibile.

È ovvio che tutto ciò ha avuto delle ripercussioni anche in termini di compilazione del modello unico di dichiarazione. In questo caso specifico è il quadro RE ad essere interessato: “Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni”. L’applicabilità ai professionisti delle stesse regole in materia di spese di rappresentanza previste per le imprese comporta – in sede di stesura del modello – lo spostamento del costo dal rigo RE16 al rigo RE19, dovendosi però considerare l’effetto in materia di imposte sul reddito dell’Iva, che da indetraibile diventa detraibile, riducendo così il costo deducibile. Proprio per quanto riguarda l’Imposta sul valore aggiunto, la stessa circolare agenziale spiega che il conguaglio a favore dell’Iva può essere fatto in sede di dichiarazione annuale Iva. Eventuali versamenti ora ritenuti eccedenti, effettuati prima del rilascio delle suddette precisazioni da parte dell’agenzia delle Entrate, potranno essere computati a credito e utilizzati tramite compensazione.

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