Per i miglioramenti del bene locato è necessario il consenso del locatore

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Con sentenza n. 2494 del 30 gennaio 2009, la Cassazione è intervenuta in materia di miglioramenti dei beni oggetto di locazione sottolineando come il conduttore, senza il consenso ai lavori da parte del locatore, non consegue alcun diritto all'indennità prevista ai sensi dell'art. 1592 c.c. Consenso, questo, che non può considerarsi implicito o desumersi da atti di tolleranza ma va prestato attraverso una manifestazione esplicita e non equivoca di volontà. Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, una srl che aveva preso in locazione da una cooperativa un'area di circa 3.000 mq adibita a locale mercato dei fiori, pretendeva di essere indennizzata per avere assicurato i servizi di custodia e pulizia dei locali utilizzati nonchè per avere eseguito a propria cura e spese ma senza l'autorizzazione della locatrice, anche tutte le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione del bene locato. Secondo la Corte era da considerarsi irrilevante, nel caso di specie, che la locatrice fosse a conoscenza delle opere “non potendo, palesemente, il mero silenzio sulla questione assurgere al rango di una autorizzazione espressa alla esecuzione dei lavori”.

Eleonora Pergolari
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  • ItaliaOggi, p. 12 – Miglioramenti e consenso del locatore – Ufficio legale Confedilizia

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