Per i disoccupati rimborsi fiscali direttamente dalle entrate
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 23 agosto 2013
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Rimborsi sprint per i lavoratori dipendenti rimasti senza lavoro e quindi senza sostituto di imposta. Lo prevede l'articolo 51-bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013; per l'attuazione della norma, l'Agenzia delle entrate si è mossa pubblicando in data 22 agosto 2013 sia il provvedimento che la circolare (n. 28/E).
La norma stabilisce che, dal 2014, i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, che non possono contare sul sostituto d’imposta ai fini dell'effettuazione del conguaglio, hanno la possibilità di presentare il modello di dichiarazione 730, ai soggetti che prestano assistenza fiscale, per farsi rimborsare il credito d'imposta.
A tal fine, il provvedimento agenziale del 22 agosto (prot. 100191) ha disposto la modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati del 730, così come approvate con provvedimento del 15 febbraio 2013, aggiungendo nell’Allegato A (del 730 e del 730-4), all'elemento “Altridati”, il sottoelemento opzionale “SituazioniParticolari”. Nell’Allegato D è stato inserito il paragrafo “18. Ampliamento dell’assistenza fiscale”.
Però, per l’anno 2013, i suddetti soggetti possono beneficiare del 730 “SituazioniParticolari” presentando il modello dal 2 al 30 settembre 2013, solo se il risultato contabile evidenzia un credito (superiore a 12 euro). In questo modo, sottolinea il provvedimento delle Entrate, i soggetti che, in tale momento di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, possono ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, emergente dalla dichiarazione per l’anno 2012, senza attendere l’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.
Infatti, illustra la circolare n. 28/E, i contribuenti possono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali direttamente dalle Entrate che effettueranno il versamento sul conto corrente bancario o postale, dopo aver ricevuto il risultato finale della dichiarazione da chi effettua l'assistenza fiscale.
Coloro che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farlo tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina: “Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.”.
Gli interessati devono valorizzare, nel frontespizio della dichiarazione, la casella “Situazioni particolari” con il codice “1”; nel campo dedicato al codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, va indicata la sequenza numerica “20137302013”. E' vietato utilizzare il 730 “SituazioniParticolari” per integrare una dichiarazione già presentata.
Queste le date che i Caf o gli intermediari abilitati devono osservare:
- entro l'11 ottobre 2013 devono consegnare al contribuente copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
- entro il 25 ottobre 2013 devono trasmettere, in via telematica all’Agenzia delle entrate, le dichiarazioni predisposte unitamente al risultato finale.
Per il credito di imposta non superiore a 12 euro, che non viene rimborsato, è previsto che il soggetto che presta l’assistenza fiscale lo indichi nel quadro IMU, in modo da consentirne il riporto nella successiva dichiarazione.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 14 - Possibile il 730 per chi ha perso il «sostituto» - Morina, Morina
- ItaliaOggi, p. 25 – Fisco, disoccupati 2013 ammessi alla presentazione del mod. 730
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