Per i danni derivanti dal processo canonico non ha giurisdizione il giudice italiano

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Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 14839 depositata lo scorso 6 luglio 2011, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano pronunciandosi con riferimento al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sollevato da un giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale piemontese dopo che lo stesso era stato citato dinanzi al Giudice di pace di Torino per il risarcimento dei danni che un uomo sosteneva di aver subito a causa della dichiarazione di nullità del proprio matrimonio concordatario.

Secondo la Sezioni unite, infatti, il giudice italiano non può decidere, difettando di giurisdizione, rispetto all'azione risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalmente rilevanti, produttivi di danni che quest'ultimo avrebbe tenuto nel processo canonico.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Monsignor giudice sbaglia? L'Italia non è competente – Fossati

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