Per i compensi in nero, il lavoratore è comunque tenuto alla dichiarazione dei redditi per il calcolo dell'imposta

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Nei casi di percezione di un compenso in nero, quando, dunque, la ritenuta non sia stata operata dal datore “su emolumenti che comunque costituiscono componente di reddito”, è il lavoratore a dover provvedere alla dichiarazione dei relativi proventi al fine di consentire il calcolo dell'imposta sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso.

Ed infatti, in caso di inosservanza dell'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto da parte del datore, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente in quanto “l'intervento del “sostituto” lascia inalterata la posizione del “sostituito”, il quale è specificamente gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta”.

E' quanto spiegato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 9867 del 5 maggio 2011.
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