Per escludere i danni da diffamazione va verificata anche la continenza

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Con sentenza n. 20285 del 4 ottobre 2011, la Corte di legittimità ha cassato, con rinvio, la decisione di appello con cui era stata respinta la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da Marcello dell'Utri nei confronti del direttore di Repubblica, Ezio Mauro, e del giornalista Paolo Griseri in considerazione della pubblicazione di un'intervista al Parlamentare Diego Novelli che, riferendosi al ricorrente, aveva parlato di “malavita della politica” e “gente pericolosa”.

Nella specie, i giudici di secondo grado avevano ritenuto applicabile per i giornalisti l'esimente dell'interesse pubblico e dell'esercizio del diritto di cronaca data anche la considerazione che il testo dell'intervista riportava alla lettera le dichiarazioni del soggetto intervistato. Per la Cassazione, tuttavia, nella specie era stato trascurata la verifica del requisito della continenza, il rispetto, cioè, dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica.

Il giudice di rinvio” – spiega la Suprema corte - “dovrà controllare se la esposizione dei fatti sia avvenuta in modo misurato, riportando le dichiarazioni rese delle persone intervistata, contenendole negli spazi, strettamente necessari, in relazione ai contenuti, al contesto della intervista riportata e all'interesse pubblico alla notizia”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Diffamazione a maglie strette – Sa. Fo.

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