Per avere il rimborso dell'eccedenza della Robin Tax va compilato il quadro RX di Unico SC

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Quadro RX o sezione XI-A del quadro RQ di Unico SC 2012 per il contribuente che nel periodo d’imposta 2010 era soggetto alla “Robin Tax” ma che nel periodo d’imposta successivo (2011) non è più soggetto a detta maggiorazione e deve indicare l'eccedenza a credito?

A dare risposta al suesposto quesito è l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87/E del 14 settembre 2012, la quale chiarisce che la soluzione segue due diverse strade dipendenti dall'uso che il contribuente intende fare dell'eccedenza a credito.

Infatti, ricorda la risoluzione, la compilazione della sezione II del quadro RX, è consentita qualora si intenda gestire le eccedenze e i crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza; se il credito, pertanto, viene qui indicato, il contribuente potrà, poi:

– richiedere il rimborso;

 – utilizzare il credito in compensazione “orizzontale”, fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione;

– cedere il credito, nell’ambito della tassazione di gruppo, ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla consolidante.

Diversamente, se il contribuente pensa in futuro di essere nuovamente soggetto a tale maggiorazione e, quindi, mantenere la possibilità di utilizzare l’eccedenza a scomputo della maggiorazione a debito eventualmente dovuta, può indicare la medesima eccedenza nella sezione XI-A del quadro RQ di Unico SC.

In questo caso, non deve barrare la casella del frontespizio “Addizionale Ires”, ma compilare le colonne 15 (Eccedenza precedente dichiarazione), 16 (eventuale - Eccedenza compensata nel modello F24) e 19 (Imposta a credito) del rigo RQ43, e riportare l’importo indicato in quest’ultima colonna nell’apposito rigo della prima sezione del quadro RX del modello Unico Sc 2012.
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