Pensione Quota 100 e incumulabilità: la parola alla Corte costituzionale

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Pensione Quota 100 e incumulabilità: la parola alla Corte costituzionale

Questione di legittimità costituzionale sull’incumulabilità della pensione Quota 100  

Con l’ordinanza n. 30 del 27 gennaio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 9 del 26 febbraio 2025, il Tribunale ordinario di Ravenna, Sezione Lavoro, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in merito all’articolo 14, comma 3, del Decreto-legge n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26/2019.

La norma stabilisce il divieto di cumulo tra la pensione anticipata Quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Il Tribunale ha investito la Corte Costituzionale affinché valuti se tale disposizione sia conforme ai principi costituzionali nella parte in cui, così come interpretata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 30994/2024), stabilisce che la violazione del divieto di cumulo tra pensione Quota 100 e redditi da lavoro subordinato comporta la perdita dell’intero trattamento pensionistico per l’intero anno solare, anziché per il solo periodo di effettiva attività lavorativa.

La questione è stata sollevata in ragione di un possibile contrasto con gli articoli 2, 3, 38 (secondo comma) e 117 (primo comma) della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Il caso esaminato  

La controversia riguarda un pensionato Quota 100 a cui l’INPS ha richiesto la restituzione di 23.949,05 euro, ritenuti indebitamente percepiti. L’Istituto ha applicato la normativa in questione poiché il pensionato, nel 2020, aveva svolto un solo giorno di lavoro subordinato, percependo 83,91 euro lordi.

Sulla base dell’interpretazione della Corte di Cassazione, l’INPS ha ritenuto che tale attività costituisse una violazione del divieto di cumulo, determinando la decadenza della pensione per l’intera annualità e l’obbligo di restituire l’importo totale percepito nel corso del 2020.

Il Tribunale di Ravenna, ravvisando un possibile contrasto con i principi costituzionali, ha quindi deciso di trasmettere la questione alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in attesa della sua pronuncia.

Motivazioni della rimessione alla Corte Costituzionale  

Il giudice del lavoro, come anticipato, ha individuato una possibile violazione di diversi principi costituzionali, in particolare quelli sanciti dagli articoli 2, 3, 38 (secondo comma) e 117 (primo comma) della Costituzione.

Principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.)  

Il primo elemento di criticità riguarda il principio di ragionevolezza e proporzionalità, sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, l’effetto della norma appare eccessivamente punitivo, in quanto prevede la perdita di un intero anno di pensione anche nel caso in cui il pensionato abbia svolto un’attività lavorativa minima e irrilevante dal punto di vista economico.

Nel caso specifico, il pensionato aveva lavorato un solo giorno, percependo 83,91 euro lordi, ma ha subito la perdita integrale della pensione annuale, pari a quasi 24.000 euro, con un effetto punitivo sproporzionato.

Diritto alla previdenza sociale (art. 38, secondo comma, Cost.)  

Altro aspetto considerato, riguarda la violazione del diritto alla previdenza sociale, tutelato dall’articolo 38, secondo comma, della Costituzione.

L’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione alla norma in esame ha determinato un effetto punitivo assoluto, annullando totalmente la protezione previdenziale per un intero anno.

Questo meccanismo normativo rende inefficace la tutela garantita dal sistema pensionistico e priva il pensionato di ogni forma di sostentamento, pur in presenza di una violazione minima del divieto di cumulo.

Violazione dell’articolo 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU  

Un’ulteriore criticità si rinviene nella violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai vincoli derivanti dall’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la privazione totale della pensione rappresenta una violazione del diritto di proprietà, in quanto si tratta di una sanzione non proporzionata e priva di una giustificazione adeguata sotto il profilo dell’interesse pubblico.

La Corte EDU ha già stabilito che una misura così drastica non può essere giustificata in assenza di un bilanciamento tra gli interessi dello Stato e il diritto del pensionato a percepire il trattamento previdenziale maturato.

Il giudice del lavoro ha anche sottolineato che non è possibile un’interpretazione conforme alla Costituzione, in quanto la Corte di Cassazione (con la richiamata sentenza n. 30994/2024) ha stabilito espressamente che la violazione del divieto di cumulo comporta automaticamente la perdita dell’intera pensione annuale, indipendentemente dalla durata o dall’entità del reddito da lavoro percepito.

Per esigenze di certezza giuridica, il Tribunale ritiene necessario un intervento correttivo della Corte Costituzionale.

Proposta di soluzione  

Secondo il giudice rimettente, il legislatore avrebbe potuto disciplinare la questione in modo più equilibrato, ma non lo ha fatto. L’eventuale eliminazione della norma, così come interpretata dalla giurisprudenza, richiede l’introduzione di un criterio temporale più equo per determinare gli effetti dell’incumulabilità.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di limitare l’incumulabilità alla sola mensilità in cui il pensionato ha percepito redditi da lavoro, invece di applicare la sanzione all’intero anno solare. Questa correzione consentirebbe di preservare la finalità della norma, evitando tuttavia effetti punitivi sproporzionati e irragionevoli.

In sostanza, il pensionato perderebbe solo il rateo mensile della pensione relativo al periodo in cui ha lavorato, e non l’intera annualità. Questo garantirebbe un bilanciamento più equo tra l’esigenza di evitare il cumulo pensionistico e il diritto del pensionato a una tutela previdenziale proporzionata.

Conclusione: richiesta di abrogazione parziale della norma  

In conclusione, il Tribunale di Ravenna ha chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare l’illegittimità dell’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, nella parte in cui prevede la perdita totale della pensione annuale in caso di violazione del divieto di cumulo.

Secondo il giudice rimettente, una modifica della norma, che preveda una sanzione proporzionata al periodo lavorato, potrebbe garantire una tutela adeguata ai pensionati senza compromettere la finalità della norma sulla pensione anticipata.

L’intervento della Corte Costituzionale sarà determinante per stabilire se l’attuale disciplina dell’incumulabilità della pensione rispetti i principi fondamentali dell’ordinamento o se debba essere rimodulata per evitare effetti punitivi sproporzionati.

Tabella di sintesi dell'ordinanza

Sintesi del caso Un pensionato Quota 100 ha lavorato un solo giorno percependo 83,91 euro lordi. L’INPS ha richiesto la restituzione di 23.949,05 euro, applicando la perdita dell’intera annualità della pensione.
Questione dibattuta Il Tribunale contesta la norma che, secondo la Cassazione, prevede la perdita totale della pensione per l’intero anno solare in caso di lavoro subordinato, anche per un solo giorno.
Soluzione del tribunale Il Tribunale di Ravenna ha rimesso la questione alla Consulta, proponendo di limitare la perdita della pensione ai soli mesi in cui è stato svolto lavoro, per garantire proporzionalità e tutela previdenziale.
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