Pensione e doppia imposizione fiscale
Pubblicato il 11 gennaio 2018
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L’INPS, con messaggio n. 60 del 9 gennaio 2018, ha fornito indicazioni in merito alla modalità di gestione delle domande di applicazione del regime impositivo previsto dalle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale delle pensioni con requisiti perfezionatisi nel corso dei mesi di novembre e di dicembre 2017.
A tal proposito, l’Istituto ricorda che per le imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:
- per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile), sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza;
- si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).
Detti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti e l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza fiscale è tenuto a verificare la sussistenza del requisito formale sancito dall’art. 2 del TUIR (cancellazione dalle anagrafi comunali italiane per la maggior parte del periodo d’imposta).
Per poter valutare una domanda di applicazione alla pensione del regime previsto da una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni è necessario acquisire, oltre a tutta la documentazione idonea ad attestare formalmente la residenza fiscale estera - quale l’attestazione in originale della residenza fiscale rilasciata dalla competente Autorità estera al pensionato con modello EP/I o altro idoneo modello riconosciuto valido dall’Agenzia delle Entrate (es. mod. 6166 della IRS per i cittadini residenti in USA) e gli eventuali altri requisiti previsti dalla norma convenzionale (es. cittadinanza) - anche l’attestazione di cancellazione dall’anagrafe comunale italiana/iscrizione all’A.I.R.E.
L’avvenuta cancellazione dai registri della popolazione residente e la contestuale iscrizione all’AIRE rientrano nell’attività di verifica che le sedi devono compiere per accertare che il soggetto non sia fiscalmente residente in Italia, in quanto cancellato dalle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile).
Tuttavia, le strutture territoriali non hanno potuto gestire le domande di esenzione, con requisiti perfezionatisi nei mesi di novembre e dicembre in competenza anno 2017, per effettuare il rimborso delle ritenute fiscali applicate con riferimento all’anno in corso, per cui l’INPS ha comunicato di aver reso possibile il rimborso in competenza 2017 come di seguito specificato:
- le strutture territoriali interessate che hanno domande di esenzione presentate nel corso del 2017 con requisiti perfezionatisi entro il 31 dicembre 2017 dovranno verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale e internazionale in materia e dovranno effettuare con urgenza la ricostituzione volta ad assicurare l’esenzione della pensione per il periodo d’imposta 2018;
- per la normalizzazione del regime fiscale per il periodo d’imposta 2017, dovranno inviare una mail di richiesta di rimborso IRPEF anno 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica detassazioneresidentiestero@inps.it, avente ad oggetto: “richiesta detassazione in competenza 2017”, completa di codice fiscale del beneficiario e dei dati pensionistici relativi alla prestazione per cui si richiede il rimborso delle ritenute applicate nel corso d’anno corrente.
Le richieste saranno gestite centralmente e sarà inviata una successiva mail di avvenuta detassazione per il periodo d’imposta 2017, in applicazione di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 5 febbraio 2018, per consentire l’aggiornamento della consuntivazione fiscale di fine anno.
- eDotto.com – Edicola dell’8 gennaio 2018 – Nuovo calendario del pagamento delle pensioni – Schiavone
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