Pensione di reversibilità per gli universitari e dottorandi
Pubblicato il 18 settembre 2015
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La sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali, Teresa Bellanova, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare , ha preannunciato, in data 16 settembre 2015, in Commissione Lavoro a Palazzo Madama, una circolare INPS che, su input del Ministero del Lavoro, conterrà chiarimenti in merito all'erogazione dei trattamenti di reversibilità ai figli studenti universitari e post-universitari.
Infatti, l’articolo 13, comma 3, del RDL n. 636 del 1939, come modificato dall’articolo 22 della Legge n. 903/1965, prevede che per i figli superstiti a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, il limite di età per accedere alla pensione di reversibilità possa essere elevato non oltre il ventiseiesimo anno di età qualora frequentino l’Università.
Tale normativa, riferendosi solo ai giovani che, al momento del decesso del genitore, siano iscritti ad un corso universitario, non prende in considerazione alcune situazioni particolari come i periodi di interruzione degli studi universitari che possono avvenire nel passaggio dalla laurea triennale a quella specialistica, ecc.
La circolare INPS annunciata, più nello specifico, fornirà delucidazioni circa il mantenimento dello status di studente nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio ed indicazioni relativamente ai figli studenti iscritti a master o che frequentino un corso di dottorato di ricerca, in modo da pervenire ad un’interpretazione che si conformi alle novità intervenute negli ultimi anni sulla disciplina dei percorsi universitari e post-universitari.
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