Pensione di inabilità per esposizione all’amianto: domande entro il 16 settembre

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Pensione di inabilità per esposizione all’amianto: domande entro il 16 settembre

La legge n. 232/2016 ha previsto il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari ed amministrativi per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto.

A seguito della pubblicazione del decreto attuativo ed in attesa della circolare illustrativa, l’INPS ha evidenziato che la suddetta pensione di inabilità spetta ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, che siano:

  • affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi  (j61);
  • affetti da malattie riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente;
  • in possesso del requisito di 5 anni di contribuzione versata o accreditata.

La prestazione è soggetta a limiti annuali di spesa e, per l’anno 2017, le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate telematicamente entro e non oltre il 16 settembre 2017, direttamente o per il tramite dei Patronati.

Il messaggio INPS n. 3249 del 4 agosto 2017 sottolinea che alla domanda è obbligatorio allegare la seguente documentazione:

  • per gli assicurati della gestione privata, la certificazione rilasciata dall’INAIL ovvero una dichiarazione dell’interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b) del decreto 31 maggio 2017, nonché l’eventuale percezione della rendita diretta erogata dall’INAIL, in relazione allo stesso evento invalidante. Le ultime due condizioni saranno verificate dall’ INAIL;
  • per gli assicurati della gestione pubblica, per i quali è previsto l’istituto dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, la certificazione rilasciata da altre commissioni competenti (Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate o Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il MEF).

Non va allegata, invece, altra documentazione medica (modello SS3).

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