Pensione ai superstiti e cumulabilità con i redditi del beneficiario

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Pensione ai superstiti e cumulabilità con i redditi del beneficiario

Dall’INPS arrivano i criteri di cumulabilità tra la pensione ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di quattro fasce di reddito.

Con sentenza n. 8 del 30 giugno 2022, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale - Corte Costituzionale n. 27 del 6 luglio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

Cumulabilità

Con la circolare n. 108 del 22 dicembre 2023, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito alla cumulabilità

della pensione ai superstiti con i redditi aggiuntivi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di quattro fasce di reddito.

La pensione può essere cumulata nei seguenti casi:

  • reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
  • reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);
  • reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);
  • reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).

NOTA BENE: Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

L’Istituto previdenziale procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati qualora l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi, di cui al citato articolo 1, comma 41, con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.

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