Pene accessorie anche per l’amministratore prestanome

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Con sentenza n. 35961 del 4 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ricorda che non può essere esonerato dalle pene accessorie l'amministratore di società condannato per reati penal-tributari.

Il caso riguarda un amministratore di una società che ha omesso di presentare la dichiarazione. Va verificato se la responsabilità di tale azione è da far ricadere sull'amministratore di fatto o su quello di diritto, esistendo spesso all’interno delle aziende le cosiddette teste di paglia, appositamente nominate.

In seno alla stessa giurisprudenza della Suprema Corte si sono succedute, negli ultimi anni, posizioni discordanti. A volte le omissioni civili e penali sono state ritenute “imputabili a colui che di fatto ha gestito la società, mentre rimane esente da responsabilità civile o penale per i fatti omissivi proprio colui il quale ha il potere e il dovere di compiere l'azione omessa” (sentenza n. 23425/2011); altre volte, in caso di illecito societario, a nulla vale dimostrare che l'amministratore di fatto era persona diversa, in quanto il prestanome risponde comunque del reato di truffa (sentenza n. 33320/2011).

Nel motivare la più recente pronuncia, la Corte ha ribadito che l’amministratore di una società, benché abbia fatto da prestanome ad altri soggetti che di fatto hanno agito in suo conto, risponde dei reati contestati, dato che l’accettazione della carica comporta dei doveri di vigilanza e controllo che non sfuggono dalla sua responsabilità. Pertanto, anche le pene accessorie come conseguenza di una condanna penale ricadono sulla sua persona, secondo le recenti modifiche apportate al decreto legislativo n. 74/2000 (cosiddetta legge “manette agli evasori”). Ne deriva, quindi, che gli effetti delle pene accessorie sono ineliminabili, anche se spetta al giudice di merito operare una valutazione per la determinazione della loro durata.
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