Penalmente sanzionato il datore che non esibisce all'Ispettorato la documentazione relativa ai rapporti di lavoro

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Il datore di lavoro che, una volta sollecitato, non fornisca all'Ispettorato del lavoro la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti risponde penalmente di questa condotta, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della Legge n. 628 del 1961. La documentazione di riferimento è quella concernente eventuali violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene del lavoro.

E' quanto ricordato dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013 e con cui è stata confermata la condanna penale impartita dai giudici di merito nei confronti di un imputato che, quale presidente di una cooperativa, aveva omesso di esibire la documentazione necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'organo ispettivo riferiti alla verifica della sussistenza di eventuali irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.

Il reato in questione – spiega la Suprema corte – è configurabile “non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni necessaria per verificare l'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi”.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 31 - Resta illecito non presentare i documenti agli ispettori – Caiazza

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