Penalità di mora anche con decisioni di condanna

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Il Consiglio di stato, in adunanza plenaria, con sentenza n. 15 del 25 giugno 2014, ha affermato il principio di diritto secondo cui nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, è ammissibile per tutte le decisioni di condanna, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.

Ed infatti – si legge nel testo della pronuncia - la penalità di mora “assolve ad una funzione coercitivo-sanzionatoria e non, o quanto meno non principalmente, ad una funzione riparatoria”.

Trattandosi, ossia, di una pena, e non di un risarcimento, non viene in rilievo un'inammissibile doppia riparazione di un unico danno ma l'aggiunta di una misura sanzionatoria ad una tutela risarcitoria.
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