Penale-tributario: principio di specialità escluso per la persona fisica che cede fittiziamente quote di società

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Non avendo il contribuente persona fisica l'obbligo di tenere le scritture contabili, qualora venga posta in essere una cessione simulata di quote societarie sussiste il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato anziché quello di frode fiscale.

E' in sintesi quanto ha sostenuto la Corte di cassazione nella sentenza n. 41450 del 14 novembre 2011 aggiungendo che il principio di specialità tra il reato tributario di frode fiscale (D.Lgs. n. 74 del 2000) e il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (articolo 640, comma 2, codice penale) non può trovare applicazione per il fatto che il soggetto non può porre in atto una falsa rappresentazione delle scritture contabili; pertanto è configurabile la truffa aggravata.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 - È truffa simulare la vendita di quote - Mancini

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