Pedopornografia solo in presenza di atteggiamenti esplicitamente sessuali
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 marzo 2010
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E' stata annullata, da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 10981 del 22 marzo 2010 –, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip nei confronti di un uomo qualificato, nel provvedimento di specie, come “gravemente indiziato del reato di cui all'articolo 600 ter c.p.” (pedopornografia) in quanto era stato sorpreso, sulla spiaggia di Ostia, mentre scattava diverse fotografie ad alcuni minori in costume da bagno.
Secondo i giudici della Terza sezione penale, in assenza, nel caso in esame, di coinvolgimento dei minori in atteggiamenti esplicitamente sessuali o di esibizione lasciva dei genitali - per come richiamati dalla decisione 2004/68/GAI che, a livello comunitario, definisce l'ambito della pedopornografia - non poteva essere ravvisata l'accusa di pedopornografia. Al più, ove ne fossero ricorsi gli estremi, poteva essere rilevata una meno grave imputazione per molestie.
Secondo i giudici della Terza sezione penale, in assenza, nel caso in esame, di coinvolgimento dei minori in atteggiamenti esplicitamente sessuali o di esibizione lasciva dei genitali - per come richiamati dalla decisione 2004/68/GAI che, a livello comunitario, definisce l'ambito della pedopornografia - non poteva essere ravvisata l'accusa di pedopornografia. Al più, ove ne fossero ricorsi gli estremi, poteva essere rilevata una meno grave imputazione per molestie.
- ItaliaOggi, p. 22 – Sdoganate le foto sui minori - Alberici
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Pedopornografia con limiti europei - Galimberti
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