Patto di famiglia con assegnazione gratuita d’azienda e assegno vitalizio. No all’imposta di registro
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 06 maggio 2013
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La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza n. 11/1/2013, si è pronunciata su di un avviso di liquidazione emesso dall'agenzia delle Entrate a seguito della verifica effettuata su di un patto di famiglia con cui un’azienda familiare era stata trasferita a titolo gratuito in capo ad uno solo dei figli, i familiari diversi dal beneficiario avevano rinunciato a qualsiasi forma di liquidazione mentre il figlio beneficiario dell'azienda aveva assunto l'impegno di assistere a vita i genitori con corresponsione, in loro favore, di un assegno vitalizio.
Non ritenendo sufficiente quanto era stato versato in sede di registrazione del contratto, il Fisco aveva provveduto ad emettere avviso di liquidazione, sostenendo che fosse dovuto il versamento anche di un'imposta fissa di registro per ogni singola rinuncia dei familiari alla liquidazione della loro quota, nonché un'imposta di registro in misura proporzionale per l'assegno vitalizio corrisposto ai genitori.
Avverso la decisione con cui i giudici della Commissione tributaria di primo grado avevano confermato il detto avviso, il contribuente aveva presentato appello lamentando che la previsione di un onere a carico del beneficiario del patto non aveva l’effetto, da solo, di ridurre la portata economica della donazione.
Posizione, questa, a cui ha aderito la Corte di secondo grado secondo la quale l’onere della corresponsione ai genitori di un vitalizio non costituiva un corrispettivo rispetto all’assegnazione gratuita dell’azienda e non trasformava, quindi, il contratto gratuito in oneroso. Ne conseguiva la non debenza dell'imposta proporzionale di registro prevista per le rendite vitalizie onerose ai sensi dell'articolo 46 del Dpr 131/1986.
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