Patteggiamento da rivedere a seguito dell'incostituzionalità della “Fini Giovanardi”
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 01 luglio 2014
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La sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti disciplinato con la cosiddetta Legge “Fini-Giovanardi” ha travolto l'intero articolo 73 del DPR n. 309/1990 facendo rivivere, almeno per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 146/2013 anche il precedente testo con la ripartizione del trattamento sanzionatorio previsto tra droghe leggere e droghe pesanti, più favorevole al reo per quel che concerne le droghe leggere.
E' quanto evidenziato dalla Cassazione con la sentenza n. 28198 del 30 giugno 2014 pronunciata con riferimento al ricorso presentato da un imputato che, nell'ambito di un procedimento penale per reati di droga, aveva patteggiato e, successivamente, chiesto una revisione della pena.
Nella specie, anche se il ricorso era di per sé inammissibile, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che la sentenza di merito andasse annullata senza rinvio in quanto le argomentazioni riportate, incidendo sulla pena concordata, determinavano, in ogni caso, la caducazione del patto.
Gli atti di causa, in definitiva, sono stati trasmessi al Tribunale “per il corso ulteriore”.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 26 - Pena rivista anche per chi ha patteggiato - Maciocchi
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