Patrocinio infedele per il difensore che omette qualsiasi attività

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La condotta del difensore che, non rispettando i propri doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita, determini un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest'ultimo “inteso non necessariamente in senso civilistico di danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine anche solo morale, che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale”, porta alla configurazione del delitto del patrocinio infedele senza che, in questi casi, assuma alcun rilievo sul piano soggettivo la volontà specifica del patrocinatore di nuocere alla parte.

E' il principio sancito dai giudici di legittimità con sentenza n. 42913 del 2 dicembre 2010, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui un legale, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva omesso qualsiasi attività difensiva e non era neppure comparso a nessuna delle udienze o reso le richieste conclusioni. In particolare, l'avvocato, il quale si era difeso sostenendo che l'omissione di specie rientrava in una specifica strategia difensiva, è stato penalmente condannato dalla Cassazione e dovrà ora versare al cliente il risarcimento dei danni da questo subiti.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Cliente risarcito per l'inattività del difensore

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