Patente in edilizia: come sono attribuiti i crediti? Esempi pratici
Pubblicato il 27 settembre 2024
In questo articolo:
- Patente a crediti, attribuzione dei crediti: criteri
- Crediti per storicità dell'azienda
- Crediti per virtuosità dell’azienda (mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio)
- Crediti in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- Crediti in relazione ad attività, investimenti o formazione
- Patente a crediti, attribuzione dei crediti: qualche esempio pratico
- Caso 1: Azienda storica con investimenti in salute e sicurezza, senza decurtazioni
- Caso 2: Azienda storica con molte certificazioni, ma con infortunio di un lavoratore
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Manca poco al debutto della patente a crediti in edilizia (articolo 29, comma 19, lettera a), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, cd decreto PNRR e decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132).
A decorrere dal 1° ottobre 2024, infatti, le imprese non necessariamente qualificabili come imprese edili e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei e mobili (ad esclusione dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come, ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) possono presentare la domanda per ottenere la patente a crediti.
La richiesta, come ha avuto modo di specificare l’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024, può essere presentata tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, disponibile al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.
Come abbiamo già avuto modo di segnalare, è prevista una fase transitoria, a decorrere dal 23 settembre 2024 (data di pubblicazione della circolare) e fino al 31 ottobre 2024, durante la quale i soggetti obbligati potranno operare presentando all’INL, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti (laddove richiesti dalla normativa vigente).
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva va resa utilizzando il modello allegato alla circolare.
A riguardo è opportuna una piccola, ma rilevante nota.
La notizia pubblicata sul sito istituzionale dell’INL, che dà conto dell’avvenuta pubblicazione della circolare n. 4 del 23 settembre 2024, restringe il campo dei soggetti che possono ricorrere all’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva alle sole imprese ed ai lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi.
Una puntualizzazione, questa, su cui occorrerebbe fare chiarezza.
Ma ora focalizziamo l’attenzione sul meccanismo di attribuzione e decurtazione dei crediti. Come funziona nel dettaglio?
Patente a crediti, attribuzione dei crediti: criteri
La patente a crediti è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti.
I 30 crediti possono essere incrementati con l’attribuzione, al momento di presentazione della domanda di rilascio della patente (se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito) o mediante aggiornamento del punteggio della patente (se il requisito è conseguito successivamente), di ulteriori 70 crediti fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
I 70 crediti aggiuntivi sono attribuiti in base ai seguenti criteri generali:
Criterio |
Crediti massimi |
Descrizione |
Storicità dell'azienda |
Fino a 10 crediti |
In base alla data di iscrizione alla Camera di Commercio al momento del rilascio della patente, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024: |
Virtuosità dell’azienda |
Fino a 20 crediti |
Fino a 1 credito per ogni biennio successivo al rilascio della patente senza le decurtazioni di punteggio di ui all'allegato I-bis al D.lgs. n. 81/2008. |
Attività, investimenti o formazione su salute e sicurezza |
Fino a 30 crediti |
Crediti assegnati per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi e secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024. |
Altre attività, investimenti o formazione specificati dal regolamento |
Fino a 10 crediti |
Crediti assegnati per attività, investimenti o formazione, nei casi e secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024. |
I crediti aggiuntivi attribuiti in base ai criteri prima illustrati sono i seguenti:
Crediti per storicità dell'azienda
Requisito |
Incremento crediti |
Iscrizione alla camera di commercio da 5 a 10 anni |
3 |
Iscrizione alla camera di commercio da 11 a 15 anni |
5 |
Iscrizione alla camera di commercio da 16 a 20 anni |
8 |
Iscrizione alla camera di commercio oltre 20 anni |
10 |
Crediti per virtuosità dell’azienda (mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio)
Requisito |
Incremento crediti |
Mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio per ogni biennio successivo |
1 credito per ogni biennio fino a un massimo di 20 crediti |
Crediti in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
Requisito |
Incremento crediti |
Possesso certificazione SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 |
5 |
Asseverazione Modello di organizzazione e gestione salute e sicurezza |
4 |
Certificazione attestante la partecipazione di almeno 1/3 dei lavoratori occupati a corsi di formazione aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori.
Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato |
6 (8 per formazione lavoratori stranieri) |
Certificazione di addestramento/formazione pratica da parte del Mastro Formatore Artigiano |
3 |
Investimenti, per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate (anche dispositivi sanitari), in salute e sicurezza da 5.000 a 25.000 euro |
1 |
Investimenti, per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate (anche dispositivi sanitari), in salute e sicurezza da 25.000,01 a 50.000 euro |
3 |
Investimenti, per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate (anche dispositivi sanitari), in salute e sicurezza oltre 50.000,01 euro |
6 |
Adozione del documento di valutazione dei rischi (DVR) anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate |
3 |
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente |
2 |
Crediti in relazione ad attività, investimenti o formazione
Requisito |
Incremento crediti |
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti (*) |
1 |
Imprese con da 16 a 50 dipendenti (*) |
2 |
Imprese con più di 50 dipendenti (*) |
4 |
Qualifica di Mastro Formatore Artigiano |
2 |
Possesso certificazione SOA di classifica I |
1 |
Possesso certificazione SOA di classifica II |
2 |
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile |
2 |
Consulenza positiva da Organismi paritetici |
2 |
Formazione linguistica per lavoratori stranieri |
2 |
Riconoscimento incentivi da Cassa edile/Edilcassa |
2 |
Requisiti reputazionali e affidabilità |
2 |
Certificazione regolamento interno società cooperative |
2 |
(*) Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a 6 mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.
Patente a crediti, attribuzione dei crediti: qualche esempio pratico
Caso 1: Azienda storica con investimenti in salute e sicurezza, senza decurtazioni
Descrizione dell'azienda:
- Iscrizione alla camera di commercio da 18 anni.
- Nessun provvedimento di decurtazione del punteggio negli ultimi 10 anni.
- Ha investito 30.000 euro in dispositivi di sicurezza.
- Possiede una certificazione SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001.
Calcolo dei crediti:
- Storicità dell'azienda (16-20 anni): 8 crediti.
- Mancanza di provvedimenti di decurtazione: 1 credito per ogni biennio (5 bienni) = 5 crediti.
- Investimenti in salute e sicurezza (25.000,01 a 50.000 euro): 3 crediti.
- Certificazione SGSL conforme: 5 crediti.
Totale crediti = 21
Caso 2: Azienda storica con molte certificazioni, ma con infortunio di un lavoratore
Descrizione dell'azienda:
- Iscritta alla camera di commercio da oltre 20 anni.
- Nessun provvedimento di decurtazione per 10 anni.
- Possiede certificazione SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001.
- Infortunio di un lavoratore con inabilità permanente parziale (8 crediti di decurtazione).
Calcolo dei crediti:
- Storicità (oltre 20 anni): 10 crediti.
- Nessuna decurtazione del punteggio per 5 bienni: 5 crediti.
- Certificazione SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001: 5 crediti.
Totale crediti attribuiti = 20
- Decurtazione: Infortunio con inabilità permanente parziale: -8 crediti.
Totale crediti finali = 12 crediti.
NOTA BENE: Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi per condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.
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