Patent box autoliquidato. Bozza di circolare in consultazione pubblica
Pubblicato il 11 febbraio 2020
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la bozza di circolare con i chiarimenti e le soluzioni interpretative sul nuovo regime di autoliquidazione del Patent box.
La disciplina del Patent box è stata revisionata dall’articolo 4 del Dl n. 34/2019 (“Decreto crescita”), che ha introdotto delle novità in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling). In altri termini, è stata prevista la generale facoltà di “autoliquidazione” del relativo beneficio e, quindi, la possibilità da parte del contribuente di determinare in maniera autonoma e indicare direttamente in dichiarazione l’agevolazione spettante.
L’obiettivo è quello di rendere più celere la fruizione dell’agevolazione Patent box da parte del contribuente, rinviando il confronto con l’Amministrazione finanziaria alla fase successiva del controllo.
L’Agenzia, vista la complessità della materia, ha predisposto uno schema di circolare esplicativa da porre in pubblica consultazione, nella quale si commentano le disposizioni sul regime “fai da te” e si risponde ad alcuni quesiti posti dalle associazioni e dagli operatori.
Le osservazioni e i suggerimenti in merito possono essere inviati entro il prossimo 17 febbraio 2020 esclusivamente tramite posta elettronica, all'indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it.
Patent box autoliquidato. Nuova disciplina
Il nuovo regime opzionale di autoliquidazione OD (introdotto dal D.L. Crescita) consente, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all’accordo con il Fisco, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il contribuente fornisca tutte le informazioni necessarie in idonea documentazione, ossia predisponga il set informativo richiesto dal provvedimento del 30 luglio 2019.
Dall’idoneità della documentazione discende un effetto premiale nell’eventualità di una successiva rettifica del contributo economico in sede di controllo. La fruizione del beneficio è frazionata nell’arco temporale di tre anni.
Specifica l’Agenzia, al riguardo, che nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione della documentazione costituisce una condizione per l’accesso al nuovo regime di autoliquidazione OD, a prescindere dal successivo giudizio di idoneità sulla stessa. Al contrario, in tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposizione del set documentale non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione, ma piuttosto la condizione per godere dell’esimente sanzionatoria, nel caso in cui la documentazione sia ritenuta idonea in esito all’attività di controllo.
Nuova disciplina Patent box. Ambito soggettivo
Possono accedere al nuovo regime coloro che abbiano un’opzione valida per il periodo di imposta per il quale intendano fruire di tale autoliquidazione, a prescindere dalle modalità di utilizzo dei beni immateriali.
La sussistenza di una valida opzione Patent box costituisce, pertanto, un presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione OD. Le due opzioni, entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata: la prima opzione ha una durata quinquennale, mentre l’opzione OD ha una durata annuale.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il primo periodo di imposta di applicazione del regime di autoliquidazione OD è l’anno 2019.
Invece per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare e in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Crescita (1° maggio 2019), il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime potrebbe avere inizio nell’anno 2018.
Patent box. Rinuncia al ruling
Il contribuente che vuole rinunciare alla procedura di Patent box già in corso deve comunicare l’espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa. La comunicazione deve avvenire entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1° maggio 2019, tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata all’Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell’istanza.
Coloro che hanno espresso tale volontà, devono anche predisporre il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascuno di tali periodi e comunicarne il possesso nella medesima dichiarazione dei redditi. La bozza di circolare riporta degli esempi pratici sui diversi anni in cui può essere stata presentata l’istanza di accesso alla procedura di Patent Box.
Specifica l’Agenzia che la rinuncia riguarda la procedura di Patent box nella sua interezza; pertanto tale rinuncia non può essere di tipo parziale, ovvero limitata ad alcuni beni immateriali tra quelli che rientrano nel perimetro del ruling.
Patent box. Marca temporale
La circolare agenziale si sofferma sulla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di agevolabilità richiesti dalla disciplina Patent box.
Per usufruire del Patent box senza ruling la documentazione idonea deve essere fornita di marca temporale.
Si legge nello schema di circolare che il fine di apporre tale marca temporale sulla documentazione, risponde all’esigenza di conferire certezza giuridica ai contenuti informativi posti a base della determinazione diretta del contributo economico.
Pertanto, la firma elettronica con marca temporale su tale documentazione deve essere necessariamente apposta entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l’autoliquidazione OD. Al contrario, la tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa.
- edotto.com – Edicola del 19 dicembre 2019 - Patent box marchi. L’agevolazione decade il 30 giugno 2021 – Pichirallo
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