Pat Ricorso non in digitale irregolare
Pubblicato il 07 aprile 2017
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Né inesistenza, né nullità
Nel processo amministrativo, il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale, benché certamente non conforme alle prescrizioni di legge, non diverge in modo così radicale dallo schema normativo di riferimento da dover essere considerato del tutto inesistente, in quanto, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali, non si configura in termini di non atto.
E’ da escludersi anche la nullità, poiché anche per il processo amministrativo vige il principio sancito dall’art. 156, primo comma, c.p.c., secondo cui l’inosservanza di forme comporta la nullità degli atti del processo solo in caso di espressa comminatoria da parte della legge. E poiché nella disciplina del PAT manca una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale, viene meno il presupposto necessario per dichiarare il ricorso nullo nella sua fase genetica, ovvero in relazione alla successiva notificazione e deposito; difettando, anche in questo caso, disposizioni che sanciscano la nullità dell’adempimento se realizzato in formato cartaceo.
Irregolarità
Escluse l’inesistenza (così come l’abnormità) e la nullità, la categoria che rimane, e che appare necessario utilizzare, è quella della irregolarità. Essa si attaglia perfettamente all'ipotesi di specie, poiché, a ben vedere, la prescrizione della forma e della sottoscrizione digitale è solo strumentale alla correttezza del PAT e non si pone a garanzia di altri superiori interessi.
Con tale conclusione, oltretutto, è coerente la stessa situazione di fatto, nella quale gli atti processuali non costituiti come documento informatico sottoscritto con firma digitale, sono tuttavia inseriti nel fascicolo della causa risultante dal portale della Giustizia amministrativa, con a margine l’annotazione, appunto, dell’irregolarità riscontrata dalla segreteria.
E’ tutto quanto chiarito dai giudici del Consiglio di Stato, quarta sezione, con sentenza n. 1541 del 4 aprile 2017.
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