PAT: asseverazione sullo stesso file o in distinto documento con firma digitale

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PAT: asseverazione sullo stesso file o in distinto documento con firma digitale

Nota congiunta su attestazione di conformità della copia informatica di documenti analogici a seguito della novella 

Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha provveduto a pubblicare una “Nota congiunta in tema di attestazione di conformità della copia informatica di documenti analogici, relativa all’interpretazione dell’articolo 22, comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 82/2005), in considerazione delle modifiche sopraggiunte con il Decreto legislativo n. 217/2017.

Viene fatto riferimento, in particolare, alle modifiche all’articolo 22 citato, relativamente al potere di attestazione di conformità della copia informatica di documenti analogici.

Il nuovo testo, al secondo comma, così recita: “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida”.

Ciò che è stato eliminato – viene fatto presente - è la previsione secondo cui l’attestazione di conformità viene effettuata con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata.

La nota congiunta considera i dubbi sorti circa gli effetti che la suddetta modifica potrebbe avere sulla disciplina del Processo amministrativo telematico (PAT), con particolare riferimento all’effettiva possibilità di procedere all’attestazione in assenza dell’indicazione delle modalità operative.

Univoca interpretazione per chiarire i dubbi applicativi

Ritenendo, dunque, opportuno individuare “una interpretazione univoca” ai fini di chiarire i dubbi sollevati dagli operatori del PAT, è stato precisato che l’eliminazione dall’articolo di riferimento dell’incisomediante dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata”, non eliminerebbe tout court il potere di asseverazione ma la sola specificazione che tale attestazione di conformità avvenga unicamente mediante tali modalità.

Ne consegue che l’asseverazione nell’ambito del PAT possa essere compiuta in entrambe le modalità previste dal Regolamento di cui al D.P.C.M. n 40/2016, ossia con asseverazione sul medesimo file o in distinto documento sottoscritto con firma digitale.

Questo “anche in considerazione delle vigenti regole tecniche di cui al d.p.c.m. 13 novembre 2014 e nelle more dell’emanazione delle nuove Linee Guida ex art. 71 CAD”.

E' quanto ritenuto dalle Rappresentanze in seno al Tavolo Tecnico sul PAT istituito presso il Segretariato generale della Giustizia nella nota congiunta del 10 aprile 2018.

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