Passo carrabile non più idoneo. Sì alla revoca della concessione
Pubblicato il 30 agosto 2017
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E’ legittima la revoca della concessione di passo carrabile, laddove lo stesso sia divenuto non più idoneo allo stazionamento ed alla circolazione dei veicoli. Lo ha stabilito il Tar per la Liguria, seconda sezione, respingendo il ricorso della proprietaria di un deposito, avverso la revoca, da parte del Municipio, della concessione del passo carraio che aveva ottenuto per accedere al magazzino.
Revoca per mutamento della situazione di fatto
La revoca in questione è legittima – si legge nella sentenza n. 473 del 29 maggio 2017 – in quanto non unicamente motivata con la rilevata natura privata della strada in questione, ma anche con le problematiche connesse con le caratteristiche della strada medesima. Così, la ridotta larghezza del tratto più stretto del vicolo in esame, lo rende oggettivamente non carrabile. Ed anche la inidoneità dell’area allo stazionamento ed alla circolazione dei veicoli – quale espressa condizione per l’autorizzazione dei passi carrabili – a seguito della chiusura, con una sbarra della diramazione di accesso dal viale, legittima senz'altro la revoca della concessione per intervenuto “mutamento della situazione di fatto” (ciò che legittima, in ogni tempo, la revoca di un precedente provvedimento ampliativo ai sensi dell’art. 21 quinquies Legge n. 241/1990).
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