Passo avanti per l’apprendistato su qualifica e diploma professionale

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Il 15 marzo 2012 è stato sancito l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, uno dei tre tipi previsti dal T.U. sull'apprendistato.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 167/2011, i datori di lavoro possono utilizzare tale contratto per assumere, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per quanto riguarda la formazione, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

Ora, con la firma del provvedimento tra Governo e Conferenza, può essere data attuazione all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

I punti concordati si riferiscono:

- all'individuazione delle qualifiche e dei diplomi professionali, rinviando all'accordo del 27 luglio 2011, il quale prevede 22 figure per le qualifiche e 21 figure per i diplomi;

- alla determinazione del monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, idoneo per conseguire la qualifica o il diploma professionale, stabilendo una durata non inferiore a 400 ore annue. Per gli apprendisti maggiori di 18 anni può aversi una diminuzione di ore in quanto possono valere crediti formativi derivanti dalle competenze possedute.

Il prossimo passo spetta alle regioni e alle province autonome che dovranno definire i necessari regolamenti, entro il 25 aprile 2012, data che segna la fine del periodo transitorio della nuova disciplina.

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