Passaggio di appalto, calcolo quota di riserva L.n.68/99
Pubblicato il 30 novembre 2020
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a seguito di richiesta di parere pervenuta da parte di una sede Interregionale dell’Ispettorato del Lavoro, con nota n. 1046 del 26 novembre 2020, chiarisce i criteri per la definizione della base di computo per il calcolo della quota di riserva di cui all’art.3, Legge n. 68/1999, per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati subentranti ad un appalto.
Acquisito anche il parere dell’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, espressosi con nota n. 12164 del 26 novembre 2020, l’INL chiarisce che nell’ipotesi di acquisizione di personale già impegnato in un servizio di appalto, l’azienda subentrante non potrà considerare utile ai fini della copertura della quota di riserva di cui all’art.3, della Legge n. 68/1999, quei lavoratori aventi i requisiti della legge in oggetto, acquisiti dall’azienda uscente.
Il Ministero del Lavoro, già con circolare n. 77/2001, aveva sottolineato che la copertura della quota di riserva doveva essere calcolata “sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”, poiché considerava provvisorio l’incremento occupazionale, destinato ad una contrazione al termine dell’appalto stesso.
Con l’interpello n. 23/2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ribadiva tale interpretazione ponendo l’accento sulla natura temporanea dell’acquisizione di nuovo personale.
Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza n. 2252 del 15 maggio 2017 del Consiglio di Stato, sez. terza, nella quale, con riferimento ad un appalto di “servizi di assistenza educativa domiciliare” in favore dei minori, si afferma che “… l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva”.
Alla luce di tutto ciò l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene consolidato l’orientamento per il quale in caso di cambio di appalto il personale assorbito secondo i termini di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando non concorre alla base di computo della quota di riserva della L. n. 68/1999.
Alla scadenza dell’appalto il personale impiegato o transiterà, in tutto o in parte, nella compagine aziendale del soggetto subentrante per esserne escluso dalla relativa base di computo oppure verrà assorbito, in tutto o in parte, in maniera permanente nell’organico della cedente venendo così calcolato nella relativa base di computo.
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