Parti comuni di edificio: quando è possibile la divisione?

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Parti comuni di edificio: quando è possibile la divisione?

Sentenza della Cassazione in tema di indivisibilità delle parti comuni dell'edificio nel novellato testo dell’articolo 1119 del Codice civile.

La Seconda sezione civile della Cassazione, con decisione n. 26041 depositata il 15 ottobre 2019, si è occupata della corretta interpretazione del nuovo testo dell’articolo 1119 cod. civ., per come modificato dall'art. 4 della Legge n. 220/2012.

La lettura di questa disposizione è stata resa tenendo conto dell'ermeneutica letterale e sistematica in relazione anche ai lavori preparatori della legge.

Parti comuni non soggette a divisione “a meno che”

Secondo la Suprema corte, dunque, la norma di riferimento va interpretata nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che:

  • per la divisione giudiziaria: "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino";
  • per la divisione volontaria: non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio" (quest'ultimo requisito non è invece richiesto per la divisione giudiziaria).

A parere degli Ermellini, tale esegesi è l'unica che consente di osservare il significato letterale del testo – e anche tenendo conto della sua redazione in due fasi temporali, con un'indubbia difficoltà quanto al significato della congiunzione "e" - e, allo stesso tempo, garantire la coerenza logica del sistema.

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