Parte l’Asse.Co. per i Consulenti del Lavoro

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Dal 2 febbraio 2015 è on line la piattaforma per l’Asseverazione Contributiva, tramite la quale i Consulenti del Lavoro potranno asseverare la conformità dei rapporti di lavoro.

Il progetto è frutto di un protocollo d’intesa, siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il 15 gennaio 2014, che riconosce la terzietà dell’Ordine al fine di poter operare in sinergia per lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità.

Il Regolamento che stabilisce le modalità per il rilascio, il mantenimento, il rinnovo e la revoca dell’Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro è stato approvato lo scorso 25 settembre 2015.

Cosa asseverare

L’Asse.Co. viene rilasciata dal CNO dei CdL, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati dai datori di lavoro, in relazione alle seguenti materie:

- lavoro minorile, in riferimento in particolare al rispetto dei limiti di età, del divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni ed ai processi nonché ai lavori indicati nell'Allegato 1 della Legge n.977/1967, dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, del divieto di lavoro notturno, dell’orario di lavoro;

- tempi di lavoro, in riferimento in particolare al rispetto della durata massima dell'orario di lavoro, dei limiti in materia di lavoro straordinario, della disciplina sul computo e sui compensi per lavoro straordinario, della disciplina sui riposi giornalieri e settimanali, della disciplina in materia di ferie annuali, dei limiti di lavoro notturno, delle disposizioni in materia di valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni, del divieto di adibizione delle donne al lavoro;

- lavoro nero, in riferimento al rispetto della disciplina in materia di corretta instaurazione di rapporti di lavoro subordinato;

- salute e sicurezza del lavoro, in riferimento all’assenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio in materia di salute e sicurezza del lavoro;

- contratti collettivi, in riferimento al rispetto della parte economico-normativa dei CCNL e, ove applicabili, di quelli di secondo livello;

- regolarità contributiva, in riferimento al rispetto dei requisiti per il rilascio del DURC;

- corresponsione della retribuzione, in riferimento all’effettiva corresponsione ai lavoratori delle somme indicate nei prospetti paga, esclusivamente nel caso di delega specifica rilasciata dal datore di lavoro al Consulente del Lavoro per la corresponsione delle retribuzioni.

Il Consulente Asseveratore

Per divenire Consulente Asseveratore il CdL deve avere i seguenti prerequisiti:

- essere iscritto da almeno 24 mesi all’Ordine;

- operare come libero professionista con attività abituale e prevalente;

- aver svolto lo specifico corso di formazione e-learning sul sistema di asseverazione ed i successivi aggiornamenti sulla piattaforma messa a disposizione dal CNO;

- essere in regola con la formazione continua obbligatoria;

- non aver subito sanzioni disciplinari divenute definitive ai sensi della Legge n. 12/1979, nei 24 mesi precedenti la proposta di incarico da parte del datore di lavoro.

Una volta seguito il corso, l’accreditamento come CdL Assevertore ha durata biennale e il professionista entrerà nell’elenco dei “Consulenti Asseveratori”- presente sul portale dei Consulenti del Lavoro - cui potranno accedere le aziende interessate ad ottenere l’asseverazione.

 n.b.: per diventare Consulente del Lavoro Asseveratore è, quindi, necessario:
  
         - avere alcuni prerequisiti;

         - seguire un corso di formazione in modalità e-learning;

         - registrarsi sulla piattaforma Asse.Co.

Sul citato portale è presente, altresì, l’elenco delle aziende asseverate.

Si evidenzia che l’accreditamento può essere revocato:

- qualora vengano meno i prerequisiti;

- per gravi irregolarità nell’applicazione del procedimento di asseverazione;

- in caso di indisponibilità ad accettare gli audit organizzati dal Comitato di asseverazione.

A cosa serve l’asseverazione

L’accordo stipulato nel gennaio 2014 con il Ministero del Lavoro sottolinea che, al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive, l’attività di vigilanza sarà orientata in via assolutamente prioritaria nei confronti delle aziende prive di Asse.Co., eccetto nelle seguenti ipotesi:

- specifica richiesta di intervento;

- indagine demandata dall’Autorità giudiziaria o da altra Autorità amministrativa;

- controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

ATTENZIONE 

L’attività di vigilanza del Ministero del Lavoro sarà orientata in via assolutamente prioritaria nei confronti delle aziende prive di Asse.Co.

Inoltre, è previsto che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro tenga conto dell’Asseverazione anche nell’ambito degli appalti privati, sempre ai fini della verifica delle regolarità delle imprese.

E’ tuttavia previsto che, sempre con specifiche intese, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine, possano individuare ulteriori ipotesi di applicazione dell’Asse.Co.

Il procedimento

Per ottenere l’Asseverazione, i datori di lavoro interessati devono rivolgersi ad un CdL Asseveratore e presentare specifica istanza telematica, per il tramite di quest’ultimo, alla segreteria del Comitato di Asseverazione.

Spetta, quindi, al CdL Asseveratore, scelto dal datore di lavoro, inserire l’anagrafica del datore di lavoro all’interno della procedura di Asseverazione Telematica e, solo dopo tale operazione, il datore di lavoro riceverà una mail di conferma con le proprie credenziali per accedere alla piattaforma.

Chiaramente, il CdL dovrà inserire nella piattaforma la pratica, e la data di inserimento rappresenterà la data di decorrenza dell’Asseverazione, tenendo presente che il tempo a disposizione per completare l’intera procedura ed inviare tutti i documenti al Comitato di Asseverazione, è stabilito in 60 giorni.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL DATORE

Il datore di lavoro deve presentare una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento alla non commissione nell’anno precedente degli illeciti indicati nell’allegato tecnico al Protocollo d’Intesa e relativi alle materie sopraelencate e il CdL deve illustrargli il significato di tale dichiarazione, evidenziandone i contenuti e gli impegni conseguenti.

E’, inoltre, previsto che il datore di lavoro si impegni a comunicare al suo Consulente ogni informazione utile, oltre a consentirgli – se da questi ritenuto necessario - la verifica di documenti, l’estrazione di copie, l’accesso ai locali aziendali, nonché il colloquio con i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Spetta quindi al CdL, dopo aver ricevuto la dichiarazione di responsabilità datoriale, procedere con:

- le verifiche di sua competenza;

- la compilazione del rapporto di audit;

- la compilazione delle check list;

utilizzando la piattaforma di Asseverazione telematica.
  
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL CONSULENTE

Anche il CdL deve rilasciare la sua dichiarazione di responsabilità, esprimendo un parere sull’asseverazione del datore di lavoro.

Si sottolinea, poi, che nel corso della verifica, il CdL può inoltrare raccomandazioni non vincolanti al datore di lavoro, per proporre miglioramenti al suo sistema di gestione amministrativa della forza aziendale: le raccomandazioni accolte dal datore di lavoro saranno menzionate all’interno del rapporto.

Tuttavia, poiché l’asseverazione comporta responsabilità per il Consulente, lo stesso, nel corso delle verifiche di sua competenza ed al fine di consentire la conformità del datore a quanto previsto da Asse.Co., può inoltrare a quest’ultimo specifiche disposizioni vincolanti.

Qualora il datore non ritenga di conformarsi alla disposizione, il procedimento di asseverazione si dovrà interrompere e il CdL dovrà darne immediata notizia, attraverso la procedura telematica, al Comitato di Asseverazione.

L’asseverazione del Comitato

In definitiva, l’Asseverazione non è rilasciata dal Consulente del Lavoro ma dal Comitato Asseveratore, per il tramite del CdL.

N.B.: il Comitato di asseverazione, prima di rilasciare l’asseverazione:

         - dovrà verificare la regolarità e la congruità delle informazioni inserite nella piattaforma;

         - potrà richiedere supplementi di informazioni;

         - potrà disporre audit di verifica sulla procedura utilizzata dal CdL o sul controllo della documentazione da questi asseverata.

Solo dopo aver effettuato le verifiche ritenute opportune, il Comitato delibererà a maggioranza il rilascio o il diniego dell’ASSE.CO ed inoltrerà apposita informativa e-mail al datore ed al Consulente Asseveratore.

Il certificato di ASSE.CO. sarà numerato e riporterà:

- la data di scadenza;

- il settore di attività del datore;

- il nominativo del CdL asseveratore.

Importante ai fini di tutta la procedura è che l’ottenimento dell’Asse.Co. sarà trasmesso al Ministero del Lavoro ed al CNO per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Il mantenimento e la decadenza dell’asseverazione

Allo scadere del quarto e dell’ottavo mese dall’ottenimento di Asse.Co., CdL e datore di lavoro riceveranno una comunicazione via e-mail sulla necessità di compilazione del mantenimento quadrimestrale.

Entro la fine del quinto e del nono mese, il CdL Asseveratore dovrà inoltrare telematicamente al Comitato il report di mantenimento dell’asseverazione, sulla base di ulteriore dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.

Allo scadere del quinto e del nono mese, in assenza del suddetto report, il Comitato disporrà la revoca con effetti immediati dell’Asse.Co.

La revoca di Asse.Co. potrà, inoltre, essere disposta qualora il datore di lavoro:

- si rifiuti di effettuare gli audit di mantenimento o ne ostacoli l’effettuazione;

- abbia in corso controversie legali relative a quanto oggetto di asseverazione, tali da compromettere l’immagine di Asse.Co.;  

- sia stato sanzionato definitivamente nelle materie oggetto di Asse.Co.

 Quadro delle norme 

Legge n. 977/1967

CNO dei CdL e Ministero del Lavoro, protocollo d’intesa del 15 gennaio 2014

CNO dei CdL, Regolamento del 25 settembre 2014
Allegati

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