Part-time settore edile, contribuzione e premi calcolati sulla retribuzione virtuale

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L’Inail, con la circolare n. 51 del 15 dicembre 2010, affronta il tema della contribuzione previdenziale e assistenziale da parte dei datori di lavoro esercenti attività edile sul territorio nazionale, facendo riferimento ad una cosiddetta “retribuzione virtuale”.

In presenza di retribuzioni effettive inferiori a quella virtuale, il datore di lavoro edile deve prendere a riferimento quest’ultima per il calcolo dei contributi e dei premi. Cioè, i citati datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione.

L’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione “virtuale”, qualora non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Più precisamente, ai fini del computo dell’orario contrattuale, l’imponibile contributivo può essere abbassato solo in presenza di assenze giustificate espressamente indicate dalla legge o da decreti ministeriali.

Tale operazione di ragguaglio non va effettuata se esistono delle circostanze che giustificano l’assenza del lavoratore e che, allo stesso tempo, non comportano il versamento della contribuzione.

La disposizione prevista dalla circolare n. 51 dell’Inail si riferisce ai datori di lavoro esercenti attività edile e alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile, anche per i soci lavoratori delle stesse.
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