Part-time per lavoratori vicini alla pensione

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Part-time per lavoratori vicini alla pensione

L’art. 1, comma 284 della Legge n. 208/2015, ha introdotto una nuova misura sperimentale che è finalizzata ad agevolare il passaggio al lavoro part-time del personale dipendente del settore privato in prossimità del pensionamento di vecchiaia.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016 è stato pubblicato il Decreto del 7 aprile 2016, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale viene data attuazione alla norma.

Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 2 giugno 2016.

Destinatari

La misura in questione è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (es: INPGI) che:

  • hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
  • maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
  • hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia al momento fissata a 20 anni.

L’accordo

I destinatari della norma possono, d'accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% ed il 60% con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato deve essere stipulato per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione.

Nel contratto va indicata la misura della riduzione dell’orario ed il beneficio dovrà cessare al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.

Come già evidenziato da alcuni commentatori sembra che non sia possibile indicare nel contratto solo il nuovo orario da svolgere ma dovrà necessariamente essere definita ed esplicitata la percentuale di riduzione.

Inoltre, lascia perplessi la previsione di cui all’art. 2, comma 2 del D.I. 7 aprile 2016, per cui l’eventuale modifica dei termini dell’accordo porterebbe alla cessazione del beneficio: in effetti non si capisce per quale motivo le parti non potrebbero, ad esempio, inizialmente optare per un part-time al 40% per poi passare dopo qualche tempo al 50% o al 60%.

Infatti nel suddetto esempio sarebbero sempre rispettati i requisiti della norma perché il part-time sarebbe sempre compreso fra il 40% ed il 60%.

Soggetti a cui il beneficio non spetta

In attesa delle istruzioni INPS, si evidenzia che la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 7/2016, ha sostenuto che non possono fruire del beneficio:

  • i lavoratori che sono già in part time e che intendano ridurre maggiormente l’orario di lavoro;
  • i lavoratori già in part-time che tornerebbero a lavorare a tempo pieno per poi successivamente trasformare lo stesso contratto di nuovo in tempo parziale.

Inoltre, dal tenore letterale della norma e come confermato dalla citata circolare della Fondazione Studi, si deduce che dovrebbero essere esclusi:

  • i lavoratori che non saranno in possesso, al momento della stipula dell’accordo, dei 20 anni di anzianità contributiva richiesti, anche se avrebbero comunque raggiunto tale anzianità congiuntamente al requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018;
  • i lavoratori che entro il 31 dicembre 2018, perfezionerebbero comunque un diritto a pensione diverso da quello di vecchiaia, pur non maturando l’età pensionabile.

La somma erogata dal datore

La somma erogata dal datore di lavoro:

  • sarà omnicomprensiva;
  • non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente;
  • non sarà assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Procedura di ammissione al beneficio

Per fruire dei benefici è necessario innanzitutto che l’INPS certifichi il possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia.

A questo punto le parti potranno stipulare il contratto di lavoro a tempo parziale con l'indicazione della misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40% ed il 60%, avvalendosi del relativo beneficio fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Il datore di lavoro dovrà, quindi, trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio il contratto in questione affinché questo sia esaminato.

La DTL rilascerà entro cinque giorni lavorativi - decorrenti dalla ricezione del contratto - un provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio.

Decorsi inutilmente i cinque giorni il provvedimento di autorizzazione si intenderà rilasciato per il principio del silenzio assenso.

Il datore di lavoro dovrà, quindi, trasmettere istanza telematica all'INPS (per questo occorrerà attendere le istruzioni dell’Istituto), contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell'onere del beneficio.

L’INPS dovrà, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'istanza telematica, comunicare l'accoglimento o il rigetto della stessa valutando non solo la sussistenza dei requisiti del lavoratore ma anche la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie.

Importante è la previsione in forza della quale gli effetti del contratto decorreranno dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento dell’istanza da parte dell’INPS.

Infine, spetterà sempre al datore di lavoro comunicare all'INPS ed alla Direzione Territoriale del Lavoro, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

In merito a quest’ultima previsione non è chiaro se basterà la compilazione dell’UNILAV o se occorrerà una nuova e diversa comunicazione che si andrà ad aggiungere agli adempimenti a carico del datore di lavoro.

E’, infine, previsto che l’Istituto previdenziale respinga le domande di accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno, nel caso in cui dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa, valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualità, il limite delle risorse.

 

Quadro delle norme

Legge n. 208/2015

D.I. del 7 aprile 2016

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare n. 7/2016

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