Parcella con parere, prova privilegiata solo per ingiunzione
Pubblicato il 01 febbraio 2016
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La parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista ha – per combinato disposto degli artt. 633, comma 1, 2 e 636, comma 1 c.p.c. - valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronuncia dell'ingiunzione. Ma tale valore e carattere non ha, per contro – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – nel successivo giudizio di opposizione introdotto dall'ingiunto in contraddittorio ex art. 645 c.p.c.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 230 dell'11 gennaio 2016, respingendo il ricorso di un avvocato, nell'ambito di un giudizio di opposizione (introdotto da una s.a.s.) a decreto ingiuntivo emesso in suo favore per il pagamento delle sue competenze.
Opposizione, onere probatorio per il professionista
Nel giudizio di opposizione infatti – argomentano gli ermellini - attesa la natura di ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa, assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente circa l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite ovvero sull'applicazione della tariffa pertinente e rispondente alle somme richieste; circostanze la cui valutazione è poi rimessa al libero apprezzamento del giudice.
Ne consegue che ogni contestazione anche generica sollevata dall'opponente – convenuto in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività, nonché nell'applicazione delle tariffa - è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere/dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa.
Art. 112 c.p.c. non è violato
In altri termini, l'eccezione formulata dall'opponente di inesistenza del mandato, contiene in sè in modo implicito quella di contestazione anche del quantum del credito vantato dalla parte, onde il giudice dell'opposizione che riconosca un credito di ammontare inferiore a quello per cui è stato emesso decreto ingiuntivo, non emana una pronuncia che va oltre i limiti delle pretese fatte valere dalle parti nelle rispettive posizioni di opponente – convenuto e di opposto – attore e quindi non viola l'art. 112 c.p.c.
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