Paradisi, costi divisi in Unico
Pubblicato il 23 marzo 2006
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Ieri, su “Gazzetta Ufficiale” n. 68, Supplementi ordinari 67 e 68, è stata pubblicata la versione definitiva dei modelli Unico per le società di capitali e per gli enti non commerciali, con i modelli di comunicazione per il consolidato nazionale e mondiale. Per Unico Sc 2006 resta confermato che l’estensione delle regole sulle Controlled Foreign companies (Cfc) alle collegate estere (articolo 168 del Tuir) non s’applica ai redditi 2005. Sopravvive, quindi, la norma alternativa sull’indeducibilità dei costi da paradisi fiscali, subordinante la deduzione alla separata indicazione nel modello. I soggetti che nel 2005 abbiano acquistato beni o servizi da società collegate residenti in Paesi black list sono, dunque, tenuti all’indicazione separata dei costi che intendono dedurre, mediante apposite variazioni in aumento e in diminuzione, e a fornire, nel caso intervenga una richiesta degli uffici, la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva o che le operazioni realizzate rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione. Le regole per la deduzione dei costi da paradisi in Unico 2006 seguono tre differenti percorsi in relazione all’applicazione degli articoli del Tuir che le prevedono (167 e 168 per la disciplina sulle Cfc; 110, commi 10 e 11 per le regole sull’indeducibilità dei costi da paradisi), a seconda che il contribuente coinvolto controlli un soggetto paradisiaco, detenga una partecipazione di collegamento in un soggetto paradisiaco o non partecipi in soggetti paradisiaci.
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