Pagamento dei prestatori di lavoro occasionale
Pubblicato il 30 agosto 2017
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionali, il comma 19, art. 54 bis, D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, prevede che, con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS deve provvedere, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il pagamento al lavoratore avviene mediante accredito delle somme sul conto corrente bancario o postale e carta prepagata munita di IBAN, ovvero, in mancanza dell’indicazione dell’IBAN, attraverso bonifico domiciliato che può essere riscosso in circolarità presso uno qualsiasi degli sportelli di Poste Italiane S.p.A.
L’Istituto con messaggio n. 3306 del 18 agosto 2017 ha, inoltre comunicato che è possibile, su richiesta degli interessati, la stampa del duplicato della lettera di invito alla riscossione inviata ai beneficiari di bonifici domiciliati.
Liquidazione dei compensi per le prestazioni eseguite
I pagamenti avvengono tramite Banca d’Italia con lotti accentrati sulla Direzione generale, mediante la medesima procedura informatica che gestisce i pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito.
- eDotto.com – Edicola del 22 agosto 2017 – Lavoro occasionale, sanzione per mancata comunicazione – Schiavone
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: