Pagamenti unificati di prestazioni pensionistiche: riemissioni in pagamento

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Pagamenti unificati di prestazioni pensionistiche: riemissioni in pagamento

L’art. 6, D.L. n. 65/2015, convertito dalla Legge n. 109/2015, ha disposto che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL siano posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avverrà il secondo giorno bancabile.

A decorrere dall'anno 2017, i pagamenti in questione saranno effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.

Stante quanto sopra, l’INPS dal mese di luglio 2015 ha provveduto a unificare in un unico mandato di pagamento più prestazioni a favore di un medesimo titolare.

Adesso l’Istituto, con messaggio n. 6800 del 6 novembre 2015, ha comunicato che, con riferimento a pagamenti non andati a buon fine e relativi a pensioni in carico a più sedi, in attesa del rilascio di un’apposita funzionalità nella nuova procedura per la gestione e il pagamento dei ratei, la riemissione in pagamento sarà effettuata dalla sede che ha in carico il pagamento unificato.

Rammenta, inoltre il messaggio, che la riemissione in pagamento delle rendite rimane esclusiva competenza dell’INAIL, come stabilito dalla Convenzione stipulata tra i due Istituti.

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