Pagamenti transfrontalieri. Adeguamento dell’Italia

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Pagamenti transfrontalieri. Adeguamento dell’Italia

Nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022 trova posto il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 139 volto ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Di rilevo è la parte dedicata alla disciplina sanzionatoria.

In tale materia deve menzionarsi il regolamento UE 924/2009 riguardante norme sui pagamenti transfrontalieri nella Comunità, diretto ad assicurare che le commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità siano uguali a quelle applicate ai pagamenti nella stessa valuta effettuati all’interno di uno Stato membro. Detto regolamento non trova applicazione per i pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento.

Ma, nelle more dell’adozione del decreto legislativo 139/2022, il legislatore europeo è intervenuto nuovamente sulla materia con il Regolamento UE 2021/1230; quindi, il legislatore italiano ha dovuto tener conto del nuovo intervento tra cui deve ricordarsi la sistematizzazione e la contestuale abrogazione del Regolamento 924/2009.

Pertanto, una parte del Dlgs 139/2022 contiene modifiche prettamente formali che sostituiscono i riferimenti al regolamento abrogato.

Modifiche alle sanzioni

Nel prosieguo, però, sono stati effettuati degli interventi normativi volti a tenere conto delle nuove previsioni sanzionatorie confluite nel Regolamento UE 2021/1230.

Nell’ordinamento italiano sussiste la norma per cui, per la violazione dell'articolo 3, regolamento CE n. 924/2009, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.

Ora, si stabilisce che la sanzione va applicata quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

In aggiunta, si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del Regolamento Ue 2021/1230 (commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta) commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (ATM) o presso il punto vendita, si applica l'articolo 27 del Dlgs 206/2005 (potestà sanzionatoria da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

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