Pagamenti Pa: verifica del beneficiario anche con sentenza esecutiva

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La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 27 del 23 settembre 2011, interviene nell’ambito dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica verso i privati. In particolare, fornisce precisazioni circa la verifica di regolarità fiscale introdotta nel 2006 dal Dl Visco-Bersani - Dl n. 262/2006 – con il nuovo articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973 e attuata con Decreto Mef 40/2008, da effettuare prima dell’erogazione di importi sopra i 10 mila euro, che non sono pagati se il beneficiario del pagamento risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Le indicazioni contenute nella circolare in oggetto, riportate di seguito, vanno a completare il quadro fornito con le pregresse circolari n. 22/RGS del 2008 e 29/RGS del 2009. Si premette che il blocco dei pagamenti non si limita ai contratti ma vale anche nel caso di altro atto o fatto idoneo a produrre l'obbligazione, in conformità dei principi dell’ordinamento giuridico.

Dal momento che l’obbligo scaturente da una sentenza passata in giudicato, o comunque esecutiva, possa considerarsi adempiuto per effetto di un’eventuale compensazione tra debito e credito, al pari di ogni altra obbligazione, in presenza di un obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, anche non definitivo, deve essere effettuata la verifica di cui all’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, fatte salve, ovviamente, le esclusioni sancite dalla legge o comunque derivanti dalla particolare natura del credito.

Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione, come terzo pignorato a seguito di un’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione, si trovi a dover effettuare il pagamento non al creditore originario, ma al creditore assegnatario, nei confronti del creditore originario non potrà essere attivata la procedura di verifica che andrà fatta nei confronti dell’assegnatario.

Quanto all’obbligo di sottoporre alla verifica le erogazioni effettuate a favore delle imprese a titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto comunque denominati, si chiarisce che non ricorre l’obbligo di espletarla se i trasferimenti sono effettuati per specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali.

Infine, viene spiegato che nelle more dell’implementazione di un sistema telematico che renda possibile effettuare on line la verifica dell’eventuale inadempienza, l’Amministrazione dovrà formulare apposita richiesta scritta, secondo il facsimile unito alla circolare (allegato A), da inviare ad Equitalia.
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