Pagamenti F24: se superiori a 1.000 euro, solo telematici. Per tutti

Pubblicato il



Dal 1° ottobre 2014, per la maggior parte dei pagamenti di imposte, premi e contributi, da effettuarsi con F24, non sarà più consentito utilizzare il modello cartaceo. Questo per effetto del D.L. n. 66/2014 – Decreto Irpef – che all'art. 11, comma 2 amplia le situazioni in cui diviene obbligatorio servirsi della telematica per presentare l'F24. Il modello cartaceo rimane disponibile in contatissimi casi: tra questi, il soggetto persona fisica senza partita Iva, con importo a debito inferiore o pari a 1.000 euro e che non ha effettuato alcuna compensazione.


LA NORMA CHE CAMBIA LE REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'F24


La novità l'ha introdotta il comma 2 dell'art. 11, del D.L. 24 aprile 2014, n.66,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


La sua entrata in vigore: 1° ottobre 2014.


Normativamente viene previsto che i versamenti da eseguire ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 siano effettuati nei seguenti modi:


1. solo attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate qualora, a seguito di compensazioni effettuate, risulti un saldo finale di importo uguale a zero;


2. attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate e degli intermediari convenzionati con la stessa qualora si sia proceduto ad effettuare compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;


3. attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate e degli intermediari convenzionati con la stessa qualora il saldo finale risulti superiore ad euro 1.000.


Si ha il “saldo zero” quando la differenza tra quanto indicato nella colonna “importi a debito pagati” e quanto indicato nella colonna “importi a credito compensati” - quindi pagamenti meno compensazioni – è pari a zero.


In sostanza, la novità legislativa ha esteso le regole valide per i pagamenti con F24 dei soggetti titolari di partita Iva alle persone fisiche non titolari di partita Iva, eccetto alcuni pochissimi casi. E' quindi sempre ammesso il pagamento per via telematica, anche da parte del cittadino privato.


A far luce sui nuovi obblighi la circolare n. 27del 19 settembre 2014 dell'agenzia delle Entrate.


F24 IN FORMATO TELEMATICO


Dal 1° ottobre 2014
vigono le seguenti disposizioni in materia di pagamenti con delega F24:

MODELLO F24 A SALDO ZERO è pagabile solo mediante servizi telematici dell'agenzia delle Entrate
- direttamente dal contribuente con “F24 web” e “F24 online”, utilizzando i canali Fiscoonline e Entratel
- con l'intervento di un intermediario abilitato (professionisti – Caf – associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, ecc.) utilizzando il servizio “F24 cumulativo” oppure il servizio “F24 addebito unico”.
MODELLO F24 CON CREDITI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE E SALDO MAGGIORE DI ZERO
OPPURE
MODELLO F24 CON SALDO SUPERIORE A 1000 EURO (indipendentemente dalla compensazione) →
è pagabile mediante servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (come sopra) a cui si aggiunge la possibilità di utilizzare i servizi di internet banking di banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.

-------------


Specificazioni


Con il servizio "
F24 Web" i contribuenti possono compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza la necessità di scaricare alcun software.

Utilizzando "F24 Web" si beneficia di un servizio totalmente sicuro perché, una volta inserito il codice Pin da parte degli utenti, i dati viaggiano cifrati e possono essere "letti" soltanto dall'Agenzia delle Entrate. 


Il pagamento non viene effettuato tramite carta di credito, ma con un "ordine di addebito" a beneficio dell'Agenzia sul conto corrente bancario o postale del contribuente.


Servendosi di "F24 online" è, invece, necessario essere registrati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l’Agenzia delle Entrate un’apposita convenzione. Inoltre richiede di scaricare sul Pc un software apposito.


Le richieste di pagamento F24 online sono scartate - ed il versamento delle imposte non è eseguito – se non c’è corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente, indicato nel modello F24, e il codice fiscale del titolare, o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto corrente bancario o postale su cui si richiede l’addebito.


QUANDO SI PUO' USARE IL MODELLO CARTACEO?


Alla luce di quanto appena descritto, la circolare 27/2014 informa sulle possibilità di effettuare il versamento con F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione:

- in presenza di somme pari od inferiori a 1.000 euro, per soggetti non titolari di partita Iva che non abbiano proceduto alla compensazione di crediti
- se si utilizzano modelli di pagamento precompilati inviati da enti impositori, con saldo finale superiore a 1.000 euro e senza utilizzo della compensazione
-per versamenti rateali, in corso nell'anno, di tributi, contributi e altre entrate di importo anche superiore a 1.000 euro ovvero saldo pari a zero (indipendentemente dalla compensazione), se non titolari di partita Iva
- per beneficiari di agevolazioni fiscali, nella forma di crediti di imposta, utilizzabili in compensazione solo presso gli agenti della riscossione.

I LIMITI GIÀ IN VIGORE


Il Dl n. 66/2014 specifica che le novità si aggiungono agli obblighi esistenti in materia.


In particolare, i titolari di partita Iva non possono mai usare l'F24 cartaceo: costoro sono obbligati ad usare il pagamento solo in via telematica per i versamenti di imposte, contributi e premi od entrate spettanti ad enti o casse previdenziali.


Ancora, i medesimi soggetti devono obbligatoriamente avvalersi dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate se operano, tramite F24, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro.


Con l'arrivo delle novità introdotte, i titolari di partita Iva con F24 a saldo zero sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate – F24 online, F24 web e F24 cumulativo; ma se l'F24 ha il saldo maggiore di zero, cioè è “a debito”, si aggiunge l'utilizzo dell'home banking di banche e Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti da banche/Poste.


LE MODALITA' SE NON SI PUO' AVERE UN CONTO CORRENTE


Dal 1° ottobre 2014, alle persone fisiche sprovviste di partita Iva sarà inibito presentare, nei casi sopra affrontati, i modelli cartacei F24 presso gli sportelli bancari, postali e gli agenti della riscossione.


Pertanto costoro dovranno avvalersi di un conto corrente sul quale addebitare il modello telematico; diversamente ci si deve rivolgere ad un intermediario abilitato a Entratel.


Ma la circolare prende in considerazione casi in cui è “oggettivamente impossibile” possedere un conto corrente e fornisce le seguenti istruzioni.


- Mod. F24 con saldo sopra i 1.000 euro, senza compensazione → è previsto l'invio telematico tramite intermediario abilitato a Entratel disponibile all'addebito sul proprio conto corrente, oppure tramite intermediario della riscossione che permette di presentare l'F24 con modalità telematiche versando il dovuto, ad esempio, tramite carte prepagate. L'impossibilità di fruire di tali canali consente di presentare il modello cartaceo.


- Mod. F24 con saldo maggiore di zero e con crediti utilizzati in compensazione → è previsto l'invio telematico tramite intermediario abilitato a Entratel disponibile all'addebito sul proprio conto corrente, oppure tramite intermediario della riscossione che permette di presentare l'F24 con modalità telematiche versando il dovuto, ad esempio, tramite carte prepagate. In via residuale, è consentito presentare l'F24 a saldo zero compensando il totale dei crediti con una parte del debito dovuto esclusivamente con i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate; la restante parte del debito può essere versata con F24 cartaceo.


NORME E PRASSI
- D.Lgs. n. 241/1997 – Art. 17
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. L. 23 giugno 2014, n. 89 – Art. 11
- Circolare Agenzia Entrate n. 27 del 19 settembre 2014
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito