Paesi Black list, sì alla comunicazione delle operazioni sotto i 500 euro
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 14 maggio 2012
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Nella circolare n. 11/2012 dell’11 maggio, Assonime illustra le novità introdotte dal Dl n. 16/2012 in merito ad alcuni obblighi di comunicazione previsti a carico dei contribuenti Iva. Si tratta di alcuni interventi semplificativi che spaziano dallo spesometro, agli obblighi di comunicazione delle operazioni con i paesi Black list, fino alle dichiarazioni di intento degli esportatori.
In particolare per ciò che concerne l’obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate con i cosiddetti “paradisi fiscali”, Assonime tiene a precisare che, nonostante la norma di legge ne abbia circoscritto l’operatività alle sole operazioni attive/passive di importo superiore a 500 euro, non è prevista alcuna sanzione se nelle comunicazioni suddette vengono indicate anche operazioni al di sotto della nuova soglia.
Avendo il decreto n. 16/2012 principalmente finalità semplificative - spiega Assonime - la nuova soglia dei 500 euro, in vigore dalle operazioni effettuate dal mese di febbraio 2012 e trasmesse entro il 2 aprile, non deve essere presa come valore limite sotto la quale applicare misure sanzionatorie. Dunque, anche le comunicazioni effettuate sotto tale soglia non vanno punite in capo a coloro che preferiscano continuare a trasmettere tutte le operazioni rilevanti anche se non più obbligati dalla legge.
Relativamente allo spesometro senza soglia, invece, si fa presente che è in arrivo un nuovo tracciato record semplificato, in cui scomparirà la richiesta di dati analitici relativi alle singole fatture rilevate nel periodo. La nuova comunicazione, che và a sostituire il vecchio elenco clienti/fornitori, dovrà dunque riportare il solo importo complessivo annuo registrato con la controparte senza più l’indicazione analitica delle singole fatture emesse o ricevute.
APPROFONDIMENTO
- Il Sole 24 Ore 13 maggio 2012 - Norme e Tributi, p. 15 - Nell'elenco clienti-fornitori solo il totale delle fatture - Gaiani
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